Newsletter 1/2018
Diversamente dalla normativa tedesca, quella italiana prevede la responsabilità condivisa nella logistica e nel trasporto: mittente, caricatore, vettore e destinatario (quando proprietario) della merce trasportata si presumono tutti responsabili in certi eventi, laddove non provino, per iscritto, di aver fatto tutto quanto era in loro potere affinché tali eventi non si verificassero.
Un caso particolare di questa responsabilità avviene nel momento in cui il primo vettore incaricato del trasporto (ad es. spedizioniere) incarica un subvettore il quale, a sua volta, fa eseguire il servizio ad un terzo vettore, senza pagarlo. In questi casi, chi ha eseguito il trasporto può agire direttamente nei confronti della committente per il pagamento dell’intero prezzo del trasporto.
L’art. 6ter D.Lgs. n. 285/05, che prevede questa regola, come applicazione del divieto di ricorrere ad ulteriore sub trasporto oltre al primo, è stato recentemente oggetto di una questione di costituzionalità ovvero di interpretazioni restrittive da parte di alcuni Tribunali.
È nostra opinione che, prima di caricare la merce su di un automezzo che appartiene ad un’impresa non contrattualizzata, il committente dovrà ben verificare non solo le autorizzazioni e l’inquadramento degli autisti, ma anche la correttezza legale della catena dei passaggi contrattuali, al termine della quale quell’impresa è incaricata di eseguire il servizio originariamente commissionato ad altra impresa.