Newsletter 3/2017
Il TAR del Lazio, con due sentenze del 27 gennaio u.s., è intervenuto direttamente sulla previgente normativa (art. 86ter l. 133/08) per dichiarare illeggittimi i costi minimi di autotrasporto pubblicati dal Ministero dopo l’abolizione dell’Osservatorio.
Il Tribunale amministrativo del Lazio ha chiesto l’intervento della CGUE, che ha valutato i costi minimi previsti dall’Osservatorio ministeriale sulle attività di autotrasporto come risultanti da intese illecite tra i vettori (sentenza del 9.12.14) -pur ammettendo, invece, che il Ministero dei Trasporti possa autonomamente determinare i suddetti costi minimi (ordinanza del 21.06.16).
Il TAR Lazio ha precisato che anche i costi minimi di autotrasporto pubblicati dopo l’abolizione dell’Osservatorio siano da dichiararsi illegittimi, poiché il Ministero avrebbe “utilizzato la medesima formula matematica già elaborata dall’Osservatorio con delibera del 13.06.12, non rinvenendo motivi per discostarsene” (come già dichiarato in una precedente occasione: sentenza n. 2889/15).
Si tratta della definitiva archiviazione del previgente sistema dei costi minimi di esercizio che, a parere del Tribunale amministrativo, sarebbe stato gestito con modalità non trasparenti e non prive di conflitti di interessi. Un monito per quanto accaduto in passato ed un incentivo ad un maggior controllo sulle informazioni in merito a costi e tariffe di autotrasporto tuttora comunicate al mercato.
Dalla newsletter Norme & Tributi della Camera di Commercio Italo-Germanica AHK