Criteri di computo del c.d. fuel surcharge alla luce della sopravvenuta modifica – da marzo di quest’anno – del regime agevolato dell’accisa sul gasolio da autotrazione.

Il 23 settembre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. Decreto Aiuti ter (D.l. 23 settembre 2022, n. 144), che all’art. 4 ha confermato, anche per il periodo 18 – 31 ottobre 2022 la riduzione temporanea dell’accisa ordinaria di “Oli da gas o gasolio usato come carburante” di cui allegato I del D.lgs. n. 504 del 1995, da € 617,40 per mille litri di gasolio ad € 367,40 € per mille litri di gasolio, per la differenza di € 250,00 per mille litri di gasolio di riduzione al “prezzo al consumo”.

Contestualmente alla riduzione dell’accisa ordinaria, l’art. 4 del D.l. 144 del 2022 conferma la disapplicazione temporanea dell’accisa ridotta in favore delle imprese di trasporto per il “gasolio commerciale usato come carburante”, di cui al punto 4-bis della Tabella A del D.lgs. n. 504 del 1995 [€ 403,22 per mille litri di gasolio].

La riduzione temporanea dell’accisa ordinaria – e la conseguente disapplicazione dell’accisa ridotta – perdurano ininterrottamente dal 22 marzo 2022 (dall’entrata in vigore del D.l. 21 marzo 2022, n. 21) e, sempre di recente, sono state confermate: (i) per il periodo 21 settembre – 5 ottobre 2022, dall’art. 1 del DM 30 agosto 2022 e (ii) per il periodo 6 – 17 ottobre 2022, dall’art. 1 del DM 13 settembre 2022.

Detto regime temporaneo di riduzione dell’accisa ordinaria – apparentemente favorevole al comparto dell’autotrasporto – in realtà pone notevoli criticità ai fini del corretto computo del c.d. fuel surcharge.

Come noto, l’art. 83 bis, comma 5, del D.l. n. 112 del 2008 e s.m.i. – che disciplina il c.d. fuel surcharge – stabilisce che “la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali” sia “adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio per autotrazione, ove tali variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell’ultimo adeguamento effettuato”.

Nell’analoga previsione di cui all’art. 6, comma 3, lett. d), del d.lgs. n. 286 del 2005 (come modificato dall’art. 14 del D.l. n. 21 del 2022) – che contempla il fuel surcharge tra gli elementi essenziali del contratto di trasporto in forma scritta – si riporta che le “variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione” vadano verificate in base alle “rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica”.

L’inserimento del fuel surcharge tra gli elementi essenziali del contratto di trasporto è concepito, dal Legislatore, come tutela necessaria dell’autotrasporto, in quanto – come si legge negli atti parlamentari – “è volto a far fronte all’eccezionale aumento dei prezzi del carburante che ha colpito la categoria degli autotrasportatori”.

Pertanto, nell’interpretazione dei criteri di computo del fuel surcharge non potrà che optarsi per quella che risulti il più possibile aderente al senso letterale delle parole e, al tempo stesso, il più possibile corrispondente all’intenzione del legislatore, che è appunto la tutela dell’autotrasportatore.

Ai sensi dell’art. 83 bis, comma 5 i due parametri ai fini del computo del fuel surcharge sono: (i) “il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell’ultimo adeguamento effettuato” e (ii) “le variazioni intervenute nel prezzo del gasolio per autotrazione”.

E’ evidente – per logica – che i detti criteri da raffrontare debbano essere di analoga composizione. Pertanto, non sarebbe possibile confrontare un valore al netto delle imposte con uno al lordo delle imposte.

La logica, però, sarebbe messa a dura prova proprio dal corrente regime di riduzione dell’accisa, quanto al raffronto – in termini di “prezzo al consumo” – di entrambi i parametri del “valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto” e delle variazioni intervenute nel “prezzo del gasolio per autotrazione”.

Questo perché, con il sopravvenuto regime di riduzione dell’accisa, detti parametri – sebbene apparentemente analoghi in termini di “prezzo al consumo” – esprimono in realtà un’evidente differenza di “costo” (lato autotrasportatore).

Fino al 21 marzo 2022, infatti, il “prezzo al consumo” del gasolio incorporava l’accisa ordinaria (€ 617,40 per mille litri di gasolio), ma l’autotrasportatore aveva un costo inferiore, fruendo dello sconto sull’accisa pari ad € 214,18 per mille litri di gasolio ed oggetto di rimborso periodico. Il “prezzo al consumo” del gasolio, quindi, era al lordo dello sconto sull’accisa.

Dal 22 marzo 2022 ad oggi, “il prezzo al consumo” riflette già un’accisa ridotta pari ad € 367,40 euro per mille litri, ma l’autotrasportatore non si avvantaggia più dello sconto sull’accisa. Ad oggi, quindi, il “prezzo al consumo” del gasolio è al netto dello sconto sull’accisa.

Di qui, ad oggi, le criticità derivanti dalla comparazione – ai fini del computo del fuel surcharge – di entrambi i parametri al mero “prezzo al consumo”, in quanto non riflettono più, in realtà, le effettive variazioni del “costo del gasolio” per l’autotrasportatore.

E’ evidente, pertanto, che – nella condizione attuale – ai fini del computo del fuel surcharge debbano assumersi parametri che riflettano la stessa componente di costo per l’autotrasportatore e quindi: (i) il “prezzo al consumo” del gasolio, per il periodo successivo al 21 marzo 2022, ed (ii) il “valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto” (o dell’ultimo adeguamento effettuato) cui andrà detratto lo sconto accise (€ 214,18 per mille litri di gasolio).

D’altra parte, questa impostazione si evince già dalle tabelle mensili ministeriali sul “costo per litro del gasolio per autotrazione” per i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonn.

In tali tabelle, si stabilisce che nel periodo anteriore alla riduzione dell’accisa (fino al 21 marzo 2022), per il computo del “valore del costo unitario del gasolio”, dal “prezzo al consumo” (nettizzato dall’iva) va detratto lo sconto sull’accisa di € 0,214.

Di contro, nel periodo successivo alla riduzione dell’accisa – ed alla sospensione del relativo sconto per gli autotrasportatori (dal 22 marzo 2022) – il “valore del costo unitario del gasolio” è già pari al “prezzo al consumo” (nettizzato dall’iva), in quanto il “prezzo al consumo” già considera la riduzione dell’accisa disposto dal D.l. n. 21 del 2022 ss.

Questa soluzione appare altresì la più rispondente ai criteri di buona fede e correttezza che sovraintendono i rapporti tra le parti del contratto di trasporto.

Ad entrambe le parti contrattuali era infatti nota – prima del 22 marzo 2022 – la vigenza (ed applicazione) del regime dello sconto sull’accisa e del meccanismo di rimborso previsto per legge, cui ha appunto usufruito per anni l’autotrasportatore, e ciò a prescindere che la vigenza di tale regime sia stato (o meno) espressamente contemplato nel contratto di trasporto ai fini del computo del fuel surcharge.

Ad oggi, parimenti, entrambe le parti contrattuali non possono non essere a conoscenza della sopravvenuta disapplicazione temporanea – per legge – dello sconto sull’accisa e del meccanismo di rimborso (a far data dal 22 marzo 2022) e ciò in conseguenza della riduzione dell’accisa direttamente sul “prezzo al consumo” del gasolio per autotrazione.

In conclusione, pertanto, l’eventuale pretesa del committente di avvalersi consapevolmente dell’evidenziata incongruenza dei parametri di computo del fuel surcharge (“prezzi al consumo” prima e dopo il 22 marzo 2022) – a seguito della sopravvenuta disapplicazione dello sconto sull’accisa – potrebbe finanche integrare una condotta illecita, in quanto finalizzata a trarre un indebito vantaggio dal nuovo regime dell’accisa ed a danno dell’autotrasportatore.

Avv. Maria Cristina Bruni                                                                                                           Avv. Benedetto Fratello

Newsletter  10/2022