Si esamina la questione relativa alla facoltà di uno solo dei contraenti di sciogliere unilateralmente il vincolo contrattuale. Il quesito si pone con riferimento a tale facoltà esercitata dalla committente nell’ambito di un rapporto c.d. “di durata” con l’autotrasportatore, il quale abbia eventualmente finalizzato e strutturato la propria attività alle esigenze della committente.

Si osserva che

  • talvolta la legge introduce direttamente, a favore di una o di entrambe le parti, la facoltà di scioglimento del vincolo contrattuale;
  • altre volte invece, si limita ad autorizzare le parti a introdurre nel contratto una clausola in tal senso (art. 1373 c.c.)

Sub 1) rilevano, per quanto qui interessa, le disposizioni ex artt. 1671 e 1569 c.c., se le parti hanno stipulato un contratto di appalto di servizi di trasporto ovvero un contratto di somministrazione di servizi di trasporto. Le suddette norme consentono al committente di recedere dal contratto (…) purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno ovvero consentono al committente di recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione.

Sub 2) rileva che la committente può esercitare la facoltà di risolvere unilateralmente, il contratto se ciò risulta espressamente dal medesimo.

Con la precisazione che tale facoltà, nei rapporti “di durata”, va in ogni caso esercitata secondo determinati termini e modi.

Per altro, si ritiene che il recesso debba rivestire la forma richiesta per il contratto da cui si recede, a tutela della parte che lo subisce. È essenziale che l’atto di manifestazione del recesso sia portato a conoscenza del destinatario, posto che il recesso produce effetti soltanto se conosciuto dal destinatario.

In particolare, il recesso produce la risoluzione del rapporto tra le parti con efficacia ex nunc (per l’avvenire) senza travolgere le prestazioni già eseguite, i diritti e gli obblighi già maturati in capo a ciascuna parte.

Che il recesso debba essere esercitato secondo determinate modalità e termini è imposto dal dovere di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto. In difetto, colui che esercita il recesso abusivamente è tenuto al risarcimento del danno in favore dell’altra parte.

Tutto quanto sopra rileva a tutela della parte che riceve il recesso, affinché non subisca conseguenze economiche negative, a causa dell’iniziativa unilaterale dell’altra parte. Tenuto conto, nei rapporti di durata, dell’eventuale asservimento spesso e volentieri dell’autotrasportatore alle esigenze della committente, nonché della difficoltà di ricollocare altrove, strutture o personale precedentemente impiegati per far fronte alle esigenze della committente.

Fermo quanto precede, si segnala che qualora la committente non fosse in grado di osservare termini e modi per il recesso, per un’impossibilità sopravvenuta e/o cause di forza maggiore (p. es. misure restrittive imposte da provvedimenti d’urgenza, come i provvedimenti COVID – 19), la stessa può andare esente da responsabilità e quindi non essere tenuta a risarcire il danno all’autotrasportatore, dando a quest’ultimo immediata comunicazione per iscritto della causa che limita l’esercizio del recesso secondo buona fede.

Avv. Maria Cristina Bruni

Avv. Marisabel Muscatiello

Newsletter 6/2020