Newsletter 12/2019

Un’interessante sentenza riconosce lo stato di necessità in favore di un autotrasportatore ritenuto responsabile di contravvenzioni al codice della strada, mentre si trovava alla guida di un automezzo aziendale, con l’applicazione oltre che delle sanzioni pecuniarie anche della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. Nello specifico gli venivano elevati:

  • un primo verbale per la violazione prevista dall’art. 142 commi 7 e 11 CdS,” in quanto alle ore 6:50 del giorno 26/10/2018 nello svincolo A/4 per A/58 direzione sud, conduceva il complesso veicolare sopra indicato alla velocità di 56 Km/h ridotti a 50 Km/h per decurtazione di 6 Km secondo termini di legge, superando così di non oltre 10 km/h il limite massimo di 40 Km/h imposto dal cartello segnaletico presente sullo svincolo. Infrazione emersa dal grafico della velocità”;
  • un secondo verbale per la violazione prevista dall’art. 148 commi 14 e 16 CdS, “in quanto il conducente del complesso veicolare sopra indicato, di massa a pieno carico pari a 44520 Kg e quindi superiore a 3.500 Kg, sorpassava un altro veicolo sullo svincolo che dalla A4, direzione Milano, porta in A58 direzione sud, nonostante il divieto di sorpasso reso noto con l’apposito segnale. La patente di guida viene ritirata e inviata alla Prefettura di Milano.

Il Giudice di Pace di Milano con sentenza n.11474 del 21 novembre 2019 ha ritenuto -per il contesto e le modalità di svolgimento dei fatti- la sussistenza dello stato di necessità.

Al riguardo, senz’altro rileva l’art. 4 della legge 689/81, per cui non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto (…) in stato di necessità o di legittima difesa. Secondo la giurisprudenza della Cassazione ricorre la scriminante dello stato di necessità, allorquando il pericolo del danno grave alla persona abbia il carattere dell’attualità. L’esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivante da “stato di necessità”, secondo la previsione dell’art. 4 della legge n. 689 del 1981, postula, una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l’erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, persuasione non colpevole in quanto provocata da circostanze oggettive (Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 01/03/2018, n. 4834).

In giudizio l’opponente si era difeso affermando che si era immesso sullo svincolo che dalla A/4 direzione Milano, porta in A58 direzione sud, a una velocità che non poteva essere diversa (considerato che il tratto di strada era in discesa e il peso del veicolo, che certamente ha inciso sulla velocità, era di c.a. 450 qli e che il mezzo proveniva dall’autostrada A/4, ove la velocità massima consentita è di 80 Km/h). In secondo luogo, sottolineava che era stato costretto ad effettuare la manovra di sorpasso per evitare l’impatto con il veicolo davanti al suo che aveva frenato all’improvviso.

In giudizio emergeva che dalle registrazioni dell’impianto cronotachigrafo montato sul mezzo vettore, il vettore viaggiava ad una velocità di soli 50 km/h, Per converso, la velocità sarebbe stata maggiore, se il trasportatore effettivamente avesse voluto sorpassare il veicolo davanti al suo

Emergeva quindi in maniera inequivocabile che il ricorrente si era solo spostato sulla corsia di sorpasso, per evitare l’impatto con l’ostacolo rappresentato da una cisterna in rallentamento.

Il Giudice di Pace ha accolto il ricorso del vettore, annullando i verbali tenuto conto delle emergenze processuali.  Infatti il verbale ovvero la violazione come accertata non può ritenersi coperta da “fede privilegiata” ai sensi dell’art. 2700 codice civile in assenza di precisazioni e contestazioni da parte dell’amministrazione, quando il ricorrente oltretutto abbia dimostrato la necessità della manovra erroneamente e soggettivamente intesa dagli agenti di sorpasso.