Newsletter 3/2019
In questi mesi alcuni Tribunali hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 ter d.lgs. 286/2005, il quale conferisce al sub-vettore il diritto di agire direttamente nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, per ottenere il pagamento del nolo.
Non convince l’introduzione dell’art. 7 ter in sede di conversione del decreto legge n. 103 del 2010 recante “Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo”.
La previsione dell’art. 7 ter in detto ambito risulta completamente distonica sia rispetto all’oggetto che alle finalità del decreto, tenuto conto dei limiti previsti alla emendabilità di un decreto.
Secondo le due ordinanze dei Tribunali di Pesaro e di Prato sarebbe quindi rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all’art 7 ter. Con conseguente sospensione dei giudizi in corso.
Ricordiamo che in un precedente analogo la Corte Costituzionale ha pronunciato sentenza di rigetto.
Attraverso le decisioni di accoglimento, invece, la Corte dichiara che la norma oggetto della questione di costituzionalità si pone in contrasto con la Costituzione e non potrà avere applicazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Nello specifico, per quanto sopra, in caso di accoglimento della questione di legittimità costituzionale, muterebbe lo scenario per quei giudizi ancora non conclusi, basati esclusivamente sull’articolo 7 ter. Il Giudice infatti avrebbe l’obbligo di disapplicare la norma dichiarata incostituzionale.
Si parla pertanto di effetto retroattivo delle sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale, con il solo limite dei “rapporti esauriti” ovvero di quei rapporti che sono stati definitivamente risolti a livello giudiziario o che comunque non sono più azionabili.