Newsletter 6/2019
Continuano a susseguirsi interessanti pronunce in tema di art. 46 Legge 298/74 (trasporto abusivo). Uno degli ultimi casi di cui ci siamo occupati recentemente si è concluso con la sentenza n. 452 del 29 aprile 2019 Giudice di Pace di Ivrea.
Il Giudice territorialmente competente ha infatti accolto il ricorso in opposizione di una impresa di trasporto per conto terzi alle ordinanze prefettizie che avevano confermato i verbali di contravvenzione risalenti al 2012.
Nel caso in esame l’autista non aveva esibito al momento del controllo alle autorità i documenti richiesti (contratto di noleggio, documento comprovante il rapporto con il conducente, copia conforme della licenza comunitaria dell’impresa utilizzatrice del mezzo) che tuttavia erano stati forniti nel successivo termine di 30 giorni dal controllo ex art. 180 comma 7 codice della strada.
Il GDP ha accolto il ricorso poiché il legislatore, nella fattispecie ex art. 46, come nel caso in esame, non ha assolutamente inteso sanzionare la mancata esibizione, ma soltanto il mancato ottenimento delle licenze, ovvero delle autorizzazioni al trasporto di cose in conto terzi. Per cui, ne è derivata l’infondatezza delle ordinanze prefettizie impugnate, posto che la ricorrente, in conformità all’art. 12, comma 2, d. lgs. 286/2005, ha provveduto a esibire quanto richiesto, togliendo fondatezza alla contestazione, di cui alle impugnate ingiunzioni, in merito alla violazione dell’art. 46 L. 298/74.
Infatti, con riferimento al “riassetto normativo dell’attività di autotrasporti merci per conto terzi”, volto a regolare il trasporto di merci di vettori italiani e stranieri sul territorio Italiano, vige la norma di cui all’art. 12, comma 2, d. lgs. 286/2005, per la quale qualora un veicolo entri nella disponibilità del vettore a seguito di contratto di locazione senza conducente, ai sensi dell’articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il veicolo stesso deve recare a bordo copia del contratto di locazione e del certificato di iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori dei soggetti a ciò tenuti in base alle vigenti disposizioni, dal quale possano desumersi anche eventuali limitazioni all’esercizio dell’attività di autotrasporto”
In altri termini, il legislatore, nella fattispecie ex art. 46, come nel caso in esame, non ha assolutamente inteso sanzionare la mancata esibizione ma soltanto il mancato ottenimento delle licenze ovvero delle autorizzazioni al trasporto di cose in conto terzi.
La Suprema Corte ha affermato che l’uso della parola “senza”, nonché l’equiparazione del difetto di autorizzazione al superamento dei limiti dell’autorizzazione, chiaramente indica il concetto non di mancato possesso, ma di mancato rilascio del documento. E, a conferma– prosegue la Corte – il legislatore quando ha voluto punire non solo il mancato rilascio di qualche documento, ma anche il suo mancato possesso, lo ha sempre fatto in modo inequivoco, applicando alle distinte fattispecie diverse sanzioni, come nel caso paradigmatico della patente di guida.”
Per altro, la richiamata impostazione della Corte di Cassazione è stata pacificamente accolta da ampia e consolidata giurisprudenza di merito che, in base al dato letterale della norma in esame, ha statuito l’illegittimità di verbali di contestazione ai sensi dell’art. 46 l. cit., in presenza di licenza autorizzativa al trasporto di cose, pur in ipotesi di mancata esibizione al controllo su strada.
Allora, nel caso di specie, i trasporti effettuati dalla ricorrente, possono considerarsi regolari in relazione alle autorizzazioni e alle licenze e, quindi non sanzionabili ai sensi dell’art. 46, dal momento che il vettore possedeva tutte le autorizzazioni e la documentazione prevista dalla legge.
Al riguardo, è stato rilevante che la copia del contratto di noleggio, nonché il documento comprovante il rapporto di lavoro con il conducente, infine la busta paga del dipendente siano stati esibiti, successivamente al controllo su strada, direttamente agli organi accertatori.