A prescindere dalla mera proprietà ciò che determina la qualificazione dell’area in privata o privata ad uso pubblico (e le conseguenze giuridiche che da ciò ne derivano quali l’applicazione delle norme di cui al Codice della Strada) è l’uso che ne viene fatto (Cassazione sent. n. 14367/2018).
La strada privata ad uso pubblico è la strada che è aperta al transito indiscriminato di terzi cui, quindi, viene applicata la regolamentazione del Codice della Strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva.
Ove all’interno dell’area privata di parcheggio abbiano accesso solo alcune specifiche categorie di soggetti (dipendenti, fornitori, manutentori etc.), l’uso dovrebbe ritenersi privato.
Nel caso in cui però l’accesso avvenga in modo indifferenziato all’area (ad esempio attraverso l’apertura del cancello notte e giorno nonché tramite la presenza di una vigilanza che non attua una limitazione agli accessi indiscriminati di terzi) questo farebbe ricadere la qualificazione dell’area in privata ad uso pubblico.
Difatti, solo quando la circolazione all’interno di tali aree è consentita a particolari categorie di persone, individuate ed autorizzate dal proprietario, si può parlare di area privata e non di area pubblica. In questo caso però la volontà del proprietario deve essere esplicitata e facilmente percepibile da parte di chi intenda accedere all’area. In tutti i casi la pubblicità o meno dell’area deve essere palese e deducibile, o dalle caratteristiche del luogo, o da opportune strutture atte a limitarne l’accesso (cancelli, transenne, cartelli, ecc.). Nel caso di area privata non si applicherebbe il Codice della Strada.
Se, invece, ritenuta, per le ragioni anzidette (cioè accesso indiscriminato di persone), area privata ad uso pubblico, si applicherebbe il Codice della Strada, proprio perché ad uso della collettività.
La differenza, come anticipato, potrebbe, però, essere costituita dalla decisione tutta privata di una limitazione fisica all’accesso (ad esempio la chiusura del cancello d’ingresso) cosa che impedirebbe un accesso indiscriminato.

In ogni caso nell’area privata si può fare apposita istanza per chiedere l’autorizzazione al Comune ad installare la segnaletica stradale, come previsto dal 1 comma dell’art. 37 del Codice della Strada anche in ipotesi di area privata, e dunque, in assenza di applicazione del Codice della Strada che invece trova applicazione nei casi di area privata aperta al pubblico (ad esempio parcheggio supermercato).

La stessa giurisprudenza ha individuato una serie di indici rivelatori per accertare la natura pubblica o ad uso pubblico di una strada:
1. l’uso pubblico, ossia da parte di un numero indeterminato di persone che avviene di fatto da parte di tutti gli utenti della strada;
2. l’ubicazione della strada all’interno dei luoghi abitati;
3. l’inclusione nella toponomastica del Comune;
4. l’apposizione della numerazione civica;
5. l’apposizione di segnaletica stradale;
6. la presenza di aree destinate a parcheggio;
7. il comportamento della P.A. nel settore dell’urbanistica e dell’edilizia quali l’illuminazione pubblica e l’effettuazione di manutenzione della sede stradale;
8. la funzione di raccordo con altre strade e sbocco su pubbliche vie, ed il carattere di parte integrante della sede viaria stradale. – (Cfr. Cassazione civile sez. II 7 aprile 2000 n. 4345; Cassazione civile sez. II, 28.11.1988 n. 6412; TAR Lazio sez. II 19.3.1990 n. 729; TAR Puglia sez. II Bari 27.2.1998 n. 217; TAR Campania – Napoli sez. I 18.9.2001 n. 4221).

Può intervenire la polizia locale per elevare verbali di contestazioni applicativi di sanzioni al Codice della strada?
Se l’area di cui sin parla è privata ad uso privato la polizia non può elevare alcun verbale di contestazione al Codice della Strada anche perché non può accedere all’interno.
Ciò diversamente nel caso di area privata ad uso pubblico (destinata all’indistinta circolazione delle vetture e dei mezzi) nella quale, invece, si applica il Codice della Strada e, di conseguenza, la Polizia Locale può intervenire per elevare verbali di contestazione e sanzioni amministrative su violazioni delle norme previste dal Codice della Strada.
E’, in primis, il Ministero dei Trasporti che con il parere n. prot. 2507 del 29 aprile 2016 ha chiarito che anche nelle aree private ma ad uso pubblico la Polizia Municipale può elevare le multe e che i cittadini sono tenuti a rispettare i segnali stradali in base a quanto regolamentato nel Codice della Strada.
Il parere del Ministero dei Trasporti specifica, inoltre, che nelle strade private ad uso privato la segnaletica, se presente, deve essere conforme a quella prevista dal Codice della Strada: in questo caso la Polizia non potrà entrare ad elevare multe, ma la segnaletica dovrà essere a norma di legge come rilevato dal comma 10 dell’articolo 38 del Codice della Strada.

Regolamento aziendale ed eventuale applicazione di sanzioni in caso di violazioni
Non ci sono norme specifiche nei Contratti collettivi nazionali di lavoro che impongano o comunque disciplinino la regolamentazione dei parcheggi aziendali ed eventuali violazioni.
Il solo riferimento normativo è quello interno alle aziende che possono prevedere ed attuare in proposito propri regolamenti plasmati secondo le proprie esigenze operative legate al proprio traffico ed alla tipologia di utenze. Gli spazi disponibili limitati possono ad esempio essere assegnati ai dipendenti o collaboratori in base all’anzianità o all’anzianità di servizio ovvero dando preminenza alle persone con disabilità (eventualmente personalizzando alcuni spazi dedicati con la segnaletica conforme al Codice della Strada indicante che lo spazio è riservato ad uno specifico n. di autorizzazione del tesserino rilasciato ad hoc dall’ente locale).
Se trattasi di area privata si applicheranno le più generali norme del Codice Civile da cui, ad esempio sono tratte tutte le disposizioni del regolamento condominiale.
Il regolamento aziendale, che, ove necessario, potrebbe anche ampliarsi nei suoi contenuti e, dunque, successivamente “certificarsi” e “formalizzarsi” anche tramite ratifica in sede sindacale (accordo di secondo livello) è assolutamente libero di imporre delle sanzioni per chi non rispetta le norme, comprese quelle sui parcheggi.
La violazione del regolamento che è comunque atto interno ai rapporti di lavoro è sempre frutto di un tale rapporto contrattuale e, dunque, sanzionabile disciplinarmente.
Non vi è spazio per sanzioni a terze parti ovvero fornitori, clienti, ospiti, etc. salvo che, dimostrando la violazione del principio generale della lesione degli altrui diritti (cosiddetto “neminem laedere”) e in quel caso con conseguente applicazione delle norme del Codice Civile in tema di risarcimento del danno.

Newsletter 12/2022