Centralità dell’onere della prova del danneggiato sull’insorgenza del danno nel trasporto e sullo stato della merce alla presa in carico.

Esaminiamo questo mese una interessante vertenza relativa alla responsabilità vettoriale in regime di CMR, oggetto di Sentenza della Corte d’appello di Messina n. 229/2026.

Contesto fattuale e domande delle parti
– La causa in esame nasce da un trasporto internazionale di succo d’arancia, con contestazione di avaria da fermentazione su più lotti durante il trasporto. Per tale ragione la committente non aveva pagato i noli e le spese di trasporto del vettore che aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo.
– La committente si era opposta ed in primo grado era stata rigettata detta opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal mittente contro il vettore. In appello, il mittente (appellante) ha chiesto accertarsi la responsabilità del vettore per l’avaria di nove batch, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna del vettore al risarcimento di più di 200.000 euro.
– Il vettore (appellata) ha chiesto il rigetto del gravame e, in subordine, la riduzione del risarcimento nei limiti di legge nazionale e sovranazionale, reiterando richieste istruttorie.
– L’appellante/mittente ha dedotto: a) erronea ricostruzione dei fatti e delle prove in ordine alla domanda riconvenzionale sull’avaria per ritardi di consegna e fermentazione durante il trasporto; b) errata applicazione dell’esimente di cui all’art. 17 CMR; c) inesistenza di caso fortuito o forza maggiore e inattendibilità di alcune testimonianze; d) omessa valutazione di specifiche richieste istruttorie.
Le censure hanno riguardato, in particolare, l’inquadramento della fermentazione tra i rischi dell’art. 17, co. 4, lett. d), CMR e la valutazione delle deposizioni dei testimoni sulle cause dei ritardi ferroviari.

Analisi giuridica operata dalla Corte
Onere della prova e riscontri tecnici
– I lotti rivendicati sono puntualmente elencati, ma le analisi coprono solo parte dei batch; per alcuni non furono svolti esami e un lotto fu subito distrutto per evidente avanzata fermentazione alla consegna. Le analisi microbiologiche hanno evidenziato una situazione igienica anormale dei lotti al momento della consegna al vettore; la conformità di etanolo e acido lattico alle linee guida non esclude un processo fermentativo, e la lettura difensiva della mittente che limita tale rilievo al solo “stato esterno” è stata respinta. In difetto di elementi certi sull’integrità della merce alla consegna, non è provato che la contaminazione fosse avvenuta durante il trasporto; le incertezze probatorie ricadono sulla parte onerata della prova, con conferma del rigetto sul punto.

Convenzione CMR e caso fortuito
– È legittima l’applicazione dell’esimente CMR in base al principio iura novit curia, potendo il giudice richiamare l’art. 17 CMR anche senza espressa istanza di parte. Dalla documentazione risulta che il vettore aveva invero avvisato la committente dei rischi che ci sarebbero stati scegliendo che gran parte della tratta avvenisse con il trasporto ferroviario e solo una parte con il trasporto stradale; i ritardi di consegna sono dipesi da eventi imprevedibili (frane e scioperi del personale ferroviario), con costante informativa al mittente. Tali eventi integrano il caso fortuito ai sensi degli artt. 1686 e 1693 c.c. e giustificano l’esonero del vettore ex art. 17, co. 2, CMR; è altresì richiamata la lett. d) del co. 4 dell’art. 17 CMR sui rischi inerenti alla natura della merce deperibile. Non sussistono i presupposti per la limitazione di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 18 CMR.

Prove testimoniali e istruttoria
– Le deposizioni come testimoni delle dipendenti del vettore non sono inattendibili per la sola loro qualità soggettiva; il giudice valuta le prove per prudente apprezzamento, coordinandole con gli altri elementi documentali, ritenuti sufficienti ai fini della decisione. Le ulteriori richieste istruttorie dell’appellante sono state ritenute non reiterate o non necessarie/irrilevanti rispetto ai motivi di appello e all’impianto della sentenza.

Conclusioni sulla responsabilità del vettore e applicazione CMR
– La Corte esclude la responsabilità del vettore: non è provato che l’avaria si sia verificata durante il trasporto, mentre i ritardi risultano riconducibili a circostanze imprevedibili e inevitabili, idonee a integrare il caso fortuito ai sensi del codice civile e dell’art. 17 CMR Conseguentemente, l’appello è stato rigettato e la decisione di primo grado è stata confermata nei capi relativi all’assenza di responsabilità del vettore in relazione all’avaria dei lotti contestati.
– La sentenza in esame si pone in linea con la giurisprudenza italiana che, in materia CMR, richiede prova rigorosa dell’insorgenza del danno nella fase di trasporto e riconosce come in questo caso, l’esonero del vettore quando il ritardo o l’avaria siano dovuti a circostanze imprevedibili e inevitabili, specie se il bene è naturalmente deperibile. Il combinato richiamo dell’art. 17 CMR (commi 2 e 4, lett. d) e degli artt. 1686 e 1693 c.c., insieme alla valutazione critica dei referti microbiologici e dei ritardi da frane/scioperi, conferma un orientamento volto alla tracciabilità causale del danno e alla tutela del vettore in presenza di caso fortuito, senza discostarsi dai principi consolidati nel sistema interno.

Le cause da responsabilità vettoriali richiedono attenta disamina delle prove e dei documenti a disposizione senza tralasciarne alcuno.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni utile approfondimento

Avv. Maria Cristina Bruni

Avv. Alessandro Mariani

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