Numerose le segnalazioni all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) da parte delle imprese, in particolar modo quelle operanti nella filiera delle telecomunicazioni, sulle difficoltà riscontrate dalle medesime nell’adempiere ai propri obblighi contrattuali di fornitura di materiale, sia a causa della situazione bellica in Ucraina sia a causa del lock-down in Cina.
Con delibera n. 227 dell’11 maggio 2022 l’ANAC, fornendo risposta a tali problematiche, ha ritenuto che il lock down in Cina e la guerra in Ucraina, poiché accadimenti imprevedibili ed estranei al controllo dei fornitori, sono eventi astrattamente ascrivibili alle cause di forza maggiore con le conseguenze giuridiche che ne derivano.
In particolare, la decisione dell’ANAC trae fondamento da diverse disposizioni normative, del codice civile e del codice degli appalti (D.lgs. 50/2016).
In via generale, l’art. 1218 c.c. rubricato «responsabilità del debitore», stabilisce che «il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile».
Anche l’art. 1256 comma 2 del c.c. a fronte del quale nel caso in cui sia divenuto temporaneamente impossibile eseguire una prestazione per una causa non imputabile al debitore, quest’ultimo non è tenuto a rispondere del ritardo.
E ancora l’art. 1258 c.c. recita “Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall’obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile.
La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa”.
Per l’ANAC, ne deriva pertanto che, nel caso in cui sia reso oggettivamente impossibile o difficoltoso procedere con la necessaria regolarità e tempestività alla fornitura di beni per ragioni strettamente connesse ai predetti eventi, le stazioni appaltanti possono valutare, caso per caso, la possibilità di ritenere configurabile la causa di forza maggiore, così mandando esente da responsabilità il fornitore in caso di ritardo o inadempimento oppure la possibilità di adottare misure idonee a superare la situazione di impossibilità.
Con riferimento a tale ultimo aspetto, nell’ambito dei contratti pubblici, acquista particolare rilievo l’art. 107 del Dl.gs. 50/2016 in base al quale le amministrazioni, in presenza di cause imprevedibili e di forza maggiore, tra le quali si annoverano, quindi, anche il lock down in Cina e la guerra in Ucraina, possono valutare la possibilità di disporre la sospensione del contratto per il tempo strettamente necessario, oppure rinegoziare i termini concordati per l’adempimento, o ancora, potrebbero valutare la sussistenza dei presupposti per escludere l’applicabilità delle penali o della risoluzione contrattuale.
Di tale causa esimente, tuttavia, specifica l’ANAC, il fornitore può avvalersi solo nel caso in cui abbia adempiuto agli obblighi informativi eventualmente stabiliti in apposite clausole contrattuali o comunque applicabili in virtù del principio di buona fede contrattuale ai sensi dell’art. 1375 c.c., fornendo elementi che siano idonei a dimostrare il proprio impegno per evitare o superare gli aspetti negativi dell’impossibilità o della sua durata.
A tal proposito, l’ANAC raccomanda alle stazioni appaltanti, al fine di agevolare la corretta configurazione delle cause esimenti e scongiurare il rischio di contenzioso sul punto, di inserire nei nuovi contratti- oppure di integrare quelli in corso di validità- apposite clausole ad hoc relative alla
disciplina delle cause di forza maggiore.
Nello specifico, pertanto, sulla scorta di tali considerazioni, l’Autorità Anticorruzione suggerisce di prevedere contrattualmente:
– gli eventi che si considerano rientranti nella causa di forza maggiore;
– gli obblighi di comunicazione a carico del fornitore che voglia avvalersi della causa esimente;
– le obbligazioni contrattuali in relazione alle quali la clausola si applica.
Sarebbe, altresì, opportuno che il contratto preveda la sospensione dei termini per la durata dell’evento e la possibilità di rinegoziare, in presenza di tali accadimenti, le condizioni contrattuali e prevedere una risoluzione del contratto in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta caratterizzata dagli accadimenti in oggetto.
Nonostante la decisione dell’ANAC si rivolga specificamente agli operatori del settore pubblico, le conclusioni a cui l’Autorità è approdata, facendo leva su alcune disposizioni anche del codice civile, ben potrebbero essere applicabili anche alla contrattualistica di diritto privato, così attribuendo una maggior tutela non solo ai fornitori che andranno esenti da responsabilità in presenza di tali eventi, e sempre che abbiano rispettato le condizioni e gli obblighi informativi contrattuali, ma anche ai committenti consentendo a questi ultimi una più facile individuazione delle cause di forza maggiore al fine di applicare la relativa disciplina, evitando o arginando significativamente il rischio di contenzioso.
Avv. Maria Cristina Bruni Avv. Stefania Rampoldi