Newsletter 11/2017

Il distacco transnazionale è un tema strategico anche in ambito logistico e del trasporto, anche se ancora escluso dall’accordo per la revisione della direttiva CE 71/96 sull’applicazione ai lavoratori delle medesime condizioni economiche contrattuali del Paese ospitante.

Per il trasporto su gomma si ricorda l’equiparazione del distacco al cabotaggio (art. 1 D.Lgs. 136/16), ossia “il trasporto di merci su strada per conto terzi all’interno di un altro Paese membro CE”. Questa comporterebbe, in assenza di specifici riferimenti della norma, pesanti conseguenze anche per il cabotaggio.

Cosa succede infatti se, come per il distacco internazionale, anche per il cabotaggio gli organi di vigilanza accertassero la sua non autenticità, ovvero l’aggiramento delle leggi nazionali sulle condizioni di lavoro e sicurezza sociale?

In Italia, la circolare INPS 1/17 chiarisce che, nel caso in cui il distacco non sia autentico, il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione e quindi il rapporto è ricondotto in capo alla impresa distaccataria, con sanzioni amministrative e pecuniarie. Anche nel caso di prestazione transnazionale di servizi logistici, ai sensi degli artt. 29 e 35 della legge Biagi e dell’art. 83bis D.Lgs. 112/08 vi sarebbe la responsabilità solidale, attivabile da parte del lavoratore, del committente/datore di lavoro con l’appaltatore e con ogni eventuale subappaltatore per retribuzione e contributi.