La Corte di Giustizia dell’Unione Europea tenta di fare chiarezza  sulla delicata questione delle sanzioni per irregolarità sull’uso del cronotachigrafo, per quanto riguarda l’impossibilità per gli organi di controllo di uno Stato membro di sanzionare un’infrazione commessa da un autista nel territorio di un altro Stato (comunitario o no). Il caso quindi in cui lo Stato in cui è stata commessa una infrazione non coincida e sia dunque diverso da quello in cui venga sanzionata.

Con una sentenza emessa lo scorso 9 settembre 2021, nella causa c 906/19.la Corte di Giustizia si è pronunciata appunto sulla possibilità per le autorità di controllo di uno Stato membro di sanzionare infrazioni commesse da un autista di un altro stato membro o Paese terzo.

Osserva la Corte che è vero che il Regolamento 561/2006, che regola tempi di guida e di riposo, al secondo comma dell’articolo 19 autorizza “le autorità competenti a infliggere una sanzione a un’impresa e/o un conducente per un’infrazione al presente Regolamento rilevata sul suo territorio e per la quale non sia già stata imposta una sanzione, anche qualora detta infrazione sia stata commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un Paese terzo”.

Tuttavia questa autorizzazione non si può estendere alle infrazioni che riguardano lo strumento che rileva i tempi di guida e di riposo, ossia il cronotachigrafo, che è stato istituito ed è normato da un diverso Regolamento: prima il 3821/85, poi sostituito dal 165/2014. Nella sentenza, i giudici scrivono che «l’articolo 19, paragrafo 2, del Regolamento numero 561/2006 deve essere interpretato nel senso che osta che le autorità competenti di uno Stato membro possano imporre una sanzione al conducente di un veicolo o a un’impresa di trasporto per un’infrazione al regolamento n. 3821/85, come modificato dal regolamento n. 561/2006, commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un Paese terzo ma accertata sul suo territorio e che non abbia già dato luogo a una sanzione».

Secondo la Corte giustizia Unione Europea Sez. V, Sent., 09/09/2021, n. 906/19: “l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 561/2006 prevede che uno Stato membro possa consentire alle autorità competenti di infliggere una sanzione a un’impresa e/o a un conducente per un’infrazione constatata sul suo territorio e per la quale non sia già stata inflitta una sanzione, anche se tale infrazione è stata commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo, solo se l’infrazione è “in violazione del presente regolamento”. L’uso di queste ultime parole chiarisce quindi che questa disposizione che autorizza le autorità di uno Stato membro Ce  a sanzionare le infrazioni commesse da un conducente di uno stato nel territorio di un altro stato riguarda esclusivamente le violazioni del regolamento n. 561/2006 e non quelle del regolamento n. 3821/85 sull’uso del crono.

La Corte precisa che nella misura in cui questo aspetto della normativa dell’Unione vigente può avere effetti negativi sulle condizioni di lavoro dei conducenti e sulla sicurezza stradale, spetta al legislatore dell’Unione decidere se modificarle (v., per analogia, sentenza del 18 gennaio 2001, S.M.C. e a., C-297/99, EU:C:2001:37, punto 34).

Tale interpretazione è d’altronde l’unica che rispetta il principio di legalità dei reati e delle pene, sancito dall’articolo 49, paragrafo 1, prima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che impone alla legge di definire chiaramente i reati e le relative pene, condizione che è soddisfatta quando l’interessato può sapere, dal testo della disposizione pertinente e, se necessario, con l’aiuto dell’interpretazione di tale disposizione da parte del giudice, quali atti e omissioni comportano una responsabilità penale (v., in tal senso, sentenza del 20 dicembre 2017, V., C-102/16, EU:C:2017:1012, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).  Con la precisazione che la deroga esplicita al principio di territorialità dell’azione penale, prevista dall’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 561/2006, si riferisce solo alle disposizioni di quest’ultimo regolamento e non anche a quelle del regolamento n. 3821/85.