Newsletter 9/2017

Il D.Lgs. n. 136/16 garantisce al lavoratore distaccato una sostanziale parità di trattamento rispetto ai lavoratori italiani alle dipendenze dell’utilizzatore, sia per i profili normativi che retributivi. Mira a prevenire e contrastare il dumping sociale, che avviene anche attraverso l’utilizzo abusivo ed elusivo del distacco transnazionale. Nel trasporto su strada le sue disposizioni si applicano anche al cabotaggio.

Per i lavoratori distaccati in Italia non esiste un formale “salario minimo”, ma la paga deve ricomprendere le seguenti voci retributive:

1) paga base;
2) elemento distinto della retribuzione;
3) indennità legate all’anzianità di servizio;
4) retribuzioni extra;
5) retribuzioni corrispettive per prestazioni di lavoro straordinario, notturno e festivo;
6) indennità di distacco;
7) indennità di trasferta.

Inoltre, nel caso di somministrazione transnazionale di lavoro, viene garantita una sostanziale parità di trattamento rispetto ai lavoratori italiani alle dipendenze dell’utilizzatore, per i profili sia normativi sia retributivi. L’Italia ha previsto che la comunicazione preventiva di distacco “deve indicare in lingua italiana anche la paga oraria lorda in Euro del conducente distaccato e la modalità di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio da questo sostenute”.

La nuova normativa prevede, altresì, che a bordo del mezzo ci sia una copia della comunicazione di distacco, oltre al contratto di lavoro ed ai prospetti paga del conducente del mezzo. Anche in assenza di un trattamento minimo salariale definito per legge, la fissazione dello stesso in Italia è contenuta nei contratti collettivi di lavoro stipulati nei diversi settori produttivi dalle organizzazioni sindacali.