Recentemente è stato introdotto il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, il “Codice dell’Insolvenza” o “CCII”).
Nel nuovo Codice, la liquidazione giudiziale sostituisce il “vecchio” fallimento: questa modifica terminologica rappresenta una delle novità più importanti del Codice, in quanto il legislatore italiano ha deciso di non adottare più il termine “fallimento” storicamente dotato di una connotazione negativa, a favore di qualifiche più neutre per questa procedura.
In particolare, il Codice, come già la legge fallimentare, prevede che ogni credito di una somma di denaro, anche se munito di causa di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, su beni acquisiti all’attivo della procedura, deve essere accertato secondo le norme di legge (art. 151, comma 2).
Un’intera sezione del Codice è dedicata all’Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale, nel contraddittorio contestuale di tutti gli interessati.
Il creditore di una somma di denaro ha l’onere di proporre la domanda e ottenere il riconoscimento del proprio credito (e della eventuale causa di prelazione) nel procedimento di accertamento del passivo; in difetto, egli non ha diritto di prendere parte al riparto del ricavato.
La domanda si propone con ricorso formato quale documento informatico o copia per immagine su supporto informatico di documento analogico, deve rispettare – a pena d’inammissibilità – i requisiti di forma-contenuto previsti dalla legge e dev’essere trasmessa al curatore all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell’avviso dell’art. 200, unitamente ai documenti prodotti a supporto della domanda.
Il curatore, esaminate le domande pervenute, predispone il progetto di stato passivo prendendo espressa posizione su ciascuna delle domande.
Con particolare riferimento alla disciplina processuale (artt. 200-210) nei suoi caratteri fondamentali e qualificanti, la stessa è sovrapponibile a quella contenuta nella legge fallimentare modificata soltanto in parte in base a «criteri di maggiore rapidità, snellezza e concentrazione».
Restano fermi il ruolo e i poteri del giudice delegato che ha tendenzialmente funzioni di direzione del procedimento.
Nel giudizio di verifica, con decreto succintamente motivato, il giudice delegato decide su ciascuna domanda (di ammissione al passivo, di rivendica o restituzione di un bene), accogliendola (in tutto o in parte), oppure rigettandola, in rito o in merito. Contro il decreto possono essere proposte l’opposizione, l’impugnazione dei crediti ammessi e la revocazione.
Il nuovo Codice conferma la disciplina delle domande tardive e supertardive.
Infine, si deve dare atto che il procedimento di accertamento del passivo può essere omesso, se risulta che non vi sia, e non sia acquisibile, attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l’ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese della procedura.
Atteso tutto quanto sopra Vi suggeriamo in caso di mancato pagamento da parte di Vs fornitori di rivolgervi a un legale di Vs fiducia per estrarre la visura camerale dell’impresa debitrice e verificarne lo stato di attività (attiva, inattiva, sospesa, in liquidazione, in fase di concordato, in fallimento, cessata, …).
Rimaniamo pertanto a disposizione, nel caso di fallimento ora liquidazione giudiziale, anche per la redazione e trasmissione delle domande di ammissione al passivo secondo i termini e le condizioni di legge, e/o per ogni eventuale ulteriore chiarimento o approfondimento sul tema.
Avv. Maria Cristina Bruni
Senior Partner
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