Abbiamo di recente dovuto seguire alcuni casi di nostri clienti per questioni relative a determinati contratti alias “piani di abbonamento” conclusi con alcuni “professionisti” nella qualità di “consumatori”.

Il Codice del Consumo, all’art. 3 definisce

  • il consumatore come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”
  • e il professionista come “la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario”.

Occorre evidenziare che la disciplina del Codice del Consumo, impone specifici obblighi informativi e di diligenza al professionista nella sottoscrizione dei contratti con il consumatore.
Obblighi informativi e di diligenza assolutamente disattesi nei casi sottoposti alla nostra attenzione. Infatti i contratti esaminati prospettavano vincoli a carico dei consumatori in punto recesso e rinnovo tacito, nient’affatto esplicitati al momento della sottoscrizione, in particolare si negavano le facoltà di disdetta e recesso in entrambi i casi.

Inoltre, in un caso, il professionista pretendeva il pagamento del prezzo pattuito per i servizi in abbonamento, anche in ipotesi di mancata fruizione e/o fruizione parziale dei servizi proposti, nella specie il contraente – consumatore non aveva mai usufruito dei servizi proposti essendosi immediatamente pentito dell’acquisto e avendo l’indomani manifestato la sua intenzione di liberarsi dal vincolo contrattuale dedotto. Facoltà che invece veniva negata dal professionista che gli inviava tramite il suo difensore una formale diffida e altresì prospettava di depositare ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere il pagamento del prezzo pattuito

Il nostro ordinamento invero consente sempre alle parti di liberarsi dai vincoli contrattuali. In particolare nei contratti di durata, la facoltà di recedere può aversi finche’ il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.
Inoltre, nel contratto tra consumatore e professionista, unilateralmente predisposto da quest’ultimo, l’efficacia di talune clausole è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto, ma anche allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa.
Le clausole di cui sopra, che prevedano a carico del consumatore limiti in punto recesso e rinnovo tacito possono senza dubbio considerarsi vessatorie o abusive, e pertanto nulle, in quanto determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Con riferimento alla prospettazione del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo da parte del professionista, si evidenzia che ai sensi della recentissima sentenza della Cassazione a Sezioni Unite il giudice adito in via monitoria è tenuto all’assolvimento del controllo officioso sulla presenza di clausole vessatorie a fondamento del contratto fonte del credito azionato dal professionista e che siano rilevanti rispetto all’oggetto della domanda di ingiunzione. Così, da addivenire in ragione degli esiti del rilievo d’ufficio (sussistenza o meno della vessatorietà incidente, in tutto o in parte, sull’oggetto della domanda monitoria), al rigetto del ricorso ovvero al suo consentito accoglimento parziale (cfr. Cassazione civile sez. un. – 06/04/2023, n. 9479).

In conclusione, v’invitiamo a fare molta attenzione nei contratti che nella quotidianità capita di sottoscrivere per avvalersi di determinati beni o servizi, e ricordiamo che la disciplina del Codice del Consumo sostanzialmente tutela il consumatore quale parte debole del contratto attesa la minore forza economica per evitare che altri operatori del mercato, esercitando una maggiore forza economica nella imposizione di vincoli contrattuali, realizzino condizioni inique nei confronti dei consumatori, ciò anche al fine di contribuire al giusto funzionamento del mercato.

Avv. Marisabel Muscatiello

Avv. Maria Cristina Bruni
Senior Partner

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