In questi mesi alcune imprese sono state sottoposte a verbali per la violazione degli artt. 7 (Lavoro notturno) – 9 (Sanzioni) d. lgs 234/2007.
Proponiamo alcune riflessioni con riferimento
– ai suddetti verbali
– alla loro opposizione ai sensi dell’art. 18 (Ordinanza-ingiunzione) L. 24/11/1981, n. 689
– alla legittimità della relativa cartella esattoriale.
In proposito, si osserva quanto segue:
A) contro i verbali ai sensi degli artt. 7 – 9 d. lgs 234/2007, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
B) In difetto, il verbale diviene titolo esecutivo.
In particolare, sull’ipotesi A, [per cui gli interessati possono far pervenire all’autorità competente scritti difensivi e documenti] secondo la normativa, l’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto (il quale ne dà notizia ai ricorrenti).
Appare applicabile anche nell’ipotesi in cui competente sull’opposizione sia l’Ispettorato del Lavoro la disciplina secondo cui l’ordinanza ingiunzione deve essere emessa (salvo l’eventuale interruzione dovuta all’audizione dell’interessato) nei termini di legge, decorsi i quali senza che sia stato adottata l’ordinanza, il ricorso si intende accolto.
L’ordinanza – ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione pecuniaria e/o il termine per il ricorso davanti al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, oppure dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, costituisce titolo esecutivo per l’ammontare della somma ingiunta e delle spese.
Vale a dire che se non viene effettuato il pagamento e non viene proposto il ricorso, l’Ente impositore, ovvero l’ente destinatario dei proventi della sanzione pecuniaria, può inviare la cartella esattoriale.
Conclusioni:
Nell’ipotesi A): la cartella esattoriale segue l’ordinanza ingiunzione
Nell’ipotesi B): la cartella esattoriale segue il verbale.
Occorre fare attenzione se come è capitato in alcuni casi, nonostante il ricorso contro i verbali opposti, non sia comunicato alcunché in merito alla emissione o meno dell’ordinanza ingiunzione. In tal caso sarebbe opportuno approfondire la questione, per valutare la mancata notifica dell’ordinanza ingiunzione e/o la mancata adozione della ordinanza ingiunzione, con tutte le conseguenze di legge in ordine alla legittimità o meno della cartella di pagamento.
Rimaniamo a disposizione laddove dovesse presentarsi tale situazione per valutare lo svolgimento della corretta procedura sempre e solo in Vostra tutela.
Avv. Maria Cristina Bruni
Senior Partner
NEWSLETTER 12/2023