Abbiamo di recente dovuto seguire alcuni casi di nostri clienti per questioni relative alle novità della riforma del Codice degli Appalti, con particolare riferimento ai principi e alle nuove soglie comunitarie.

Come noto, il nuovo Codice (D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) è entrato in vigore il 1° aprile 2023 con efficacia dal 1° luglio 2023.

Tra le principali novità della riforma del Codice degli Appalti, rilevano innanzitutto due principi stabiliti nei primi due articoli: il “principio del risultato” e il “principio della fiducia”.

Il principio del risultato (art. 1) enuncia l’interesse pubblico primario alla tempestiva conclusione della procedura concorsuale e al raggiungimento del miglior rapporto possibile tra qualità e prezzi offerti dagli operatori sempre nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, che vengono espressamente richiamati.

Il principio della fiducia (art. 2) esprime la presunzione di legittimità dell’azione amministrativa dei suoi funzionari e degli operatori economici, esplicitando a livello normativo la fiducia sulle scelte compiute dalla P.A.

Merita attenzione anche il principio di rotazione (art. 49) secondo cui, in relazione alle procedure sotto soglia, è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. E’ comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione nei casi previsti dalla legge, come ad esempio nel caso degli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

Va detto che i principi di cui sopra unitamente agli altri del Libro I, Parti I e II del Codice, per la loro portata generale, informano tutti gli affidamenti delle stazioni appaltanti, a prescindere dal loro importo. Si applicano quindi anche ai contratti sotto soglia.

Con particolare riferimento alle soglie per gli appalti pubblici di servizi, richiamiamo l’art. 14, D. Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale, per l’applicazione del codice le soglie di rilevanza europea sono:

– euro 140.000 per gli appalti pubblici di … servizi aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 (…)

– euro 215.000 per gli appalti pubblici di … servizi aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali (…)

Con la precisazione, ai sensi del comma 3 dell’art. 14, che i valori delle soglie vengono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea.

Ai sensi del Reg. 2023/2495 le soglie di cui sopra, per il biennio 2024/2025 sono pari, rispettivamente ad euro 143.000 ed euro 221.000.

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Il nostro Studio rimane naturalmente a disposizione per eventuali altri chiarimenti e/o ulteriori approfondimenti.

Avv. Rocco Noviello Partner

Avv. Marisabel Muscatiello