Il c.d. decreto Liquidità, art. 1, co.1, “al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito” ha previsto, tramite SACE S.p.A., società controllata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., a sua volta controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanza, la concessione,  fino al 31 dicembre 2020, di garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia COVID-19.

Si tratta di una previsione d’impegno finanziario della SACE S.p.A. “di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese” come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662[1].

Le garanzie di cui al comma 1, tuttavia, sono concesse alle seguenti condizioni:

  • a) che la garanzia venga rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;
  • b) che al 31 dicembre 2019 l’impresa beneficiaria non rientrasse nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014[2], e alla data del 29 febbraio 2020 non risultasse presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea;
  • c) che l’importo del prestito assistito da garanzia non sia superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

1) 25 per cento del fatturato annuo dell’impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;

2) il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il      bilancio; qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa;

  • d) che la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copra il:

              1) 90 per cento dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

              2) 80 per cento dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;

              3) 70 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;

  • e) le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

            1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

            2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

  • f) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;
  • g) la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all’impresa successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito;
  • h) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all’impresa;
  • i) l’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;
  • l) l’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
  • m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia l’ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell’entrata in vigore del presente decreto;
  • n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria”.

A seguito dell’approvazione della misura da parte della Commissione Europea, la disciplina anzidetta è divenuta operativa, almeno in teoria.

In pratica, tuttavia, questo sistema di prestito garantito dallo Stato ed erogato dalle banche risulta oltremodo farraginoso.

Premesso che l’accesso alla misura, per le PMI (e con loro i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA) è condizionato al previo esaurimento della loro capacità di accesso al Fondo di garanzia per le PMI, costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A., il legislatore ha previsto alcune condizioni di rilascio che le imprese beneficiarie dovranno soddisfare, che lungi dall’essere immediato, è tutt’alto che agevole, e desta, sotto alcuni profili, più d’una perplessità.

Ci si riferisce, in particolare – tra le molteplici condizioni (economiche, contabili, dimensionali, di bilancio, di fatturato, ecc..)  elencate nell’art. 1, comma 2, del D.L. – alla previsione contenuta nella lettera l), secondo cui l’impresa che ottiene il finanziamento garantito dovrebbe poi impegnarsi (sembrerebbe sino al suo termine, anche sei anni) a “gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Tale vaga formulazione risulta estremamente vaga e d’incerta interpretazione, rendendo di fatto incerte le implicazioni pratiche che si porterebbe con sé.

A prima vista, sembrerebbe pacifico ritenere che, in capo al beneficiario della misura in esame, graverebbe l’obbligo di definire, con accordo sindacale, tutte le eventuali riduzioni di personale che dovessero rendersi necessarie, ad esempio, in conseguenza delle ricadute economico-produttive dovute all’emergenza Covid-19, ma non solo.

Parrebbe, tuttavia, non scontato, escludersi l’introduzione di un vincolo di contrattazione sindacale tout-court (contratti collettivi di secondo livello aziendali o territoriali con il sindacato aziendale, ossia RSU/RSA, o provinciale, presumibilmente maggiormente rappresentativo a livello nazionale) in ordine alle scelte organizzativo-amministrative dell’impresa che incidano sulla situazione numerica delle persone occupate nell’impresa (politiche del personale) ma anche, paradossalmente, in altri ambiti aziendali, che rientrano nella gestione della flessibilità organizzativa del lavoro, quali, ad esempio, il ricorso ai contratti a termine, il trasferimento di ramo d’azienda o la stipula di un particolare contratto d’appalto, o altri ancora inerenti l’esternalizzazione di una fase del processo produttivo, il ricorso a rapporti di lavoro discontinui ad interim[3], istituti che risultano tutt’altro che indifferenti alla stabile struttura occupazionale aziendale, impattando di fatto sui livelli occupazionali dell’impresa.

Le imprese finanziate con garanzia SACE S.p.A., si vincolerebbero, così, a definire obbligatoriamente, con accordo sindacale, una serie di vicende organizzative-produttive nelle quali, soprattutto nel periodo di contrazione economica che stanno attraversando, sarebbe forse stato preferibile concedere più ampia autonomia decisionale.

Il soggetto che si avvalesse della garanzia in esame rischierebbe, infatti, di subire un ulteriore aggravamento dell’alea di incertezza (peraltro in ogni caso elevata) laddove ogni licenziamento irrogato (certo unicamente per motivi economico-oggettivi) venisse vincolato al raggiungimento dell’accordo  in sede di procedura sindacale (ex art. 4, L. n. 223/1991) o davanti all’Ispettorato territoriale del lavoro (ex art. 7, L. n. 604/1966)[4].

Paradossalmente, la nullità del provvedimento espulsivo adottato in violazione della normativa in esame, comporterebbe, indipendentemente dal regime di tutela applicabile, la reintegrazione del lavoratore, con riconoscimento allo stesso dell’indennità risarcitoria piena a prescindere dal numero di prestatori occupati dall’impresa, e perfino configurare condotta antisindacale, ex art. 28 St. Lav., laddove prescrive la repressione di tutti “quei comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio dell’attività sindacale” con tutte le due gravi conseguenze di legge, anche potenzialmente di rilevanza penale.

A ben vedere, la norma in esame, rischia di comportare, per le imprese che ottengono il finanziamento garantito da SACE S.p.a., non soltanto un opinabile divieto di licenziamento, in assenza di accordo sindacale, ma un più ampio tentativo di subordinare i livelli occupazionali all’accordo con i sindacati.

In conclusione, sono tante le incognite e i molti dubbi interpretativi sollevati dai potenziali riflessi, diretti e indiretti, connessi a questa nuova forma di garanzia per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia COVID-19, come prevista dal “Decreto Liquidità”.

Pur apprezzando l’intento stabilizzatore di un livello occupazionale che, purtroppo, nella situazione economica attuale, in molti settori, appare più virtuale che altro (e dovuto pressoché unicamente dal divieto di licenziamento collettivo e individuale per g.m.o. di cui all’art. 46 del D.L. n. 18/2020 ed al ricorso pressoché generalizzato all’integrazione salariale ordinaria e in deroga con causale Covid-19) è quanto più opportuno, in un momento come quello attuale, l’auspicio che la norma in esame venga adeguatamente corretta in sede di conversione in legge, tenendo in debito conto l’imprescindibilità del libero esercizio dell’attività d’impresa, sancito dall’art. 41 della Costituzione, in funzione di salvaguardia delle attività d’impresa, e della loro formidabile potenzialità occupazionale.

-.-.-

[1] Si tratta del fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A. allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle micro, piccole e medie imprese, e professionisti appartenenti a qualsiasi settore, con la sola esclusione delle attività finanziarie, al fine di garantire tutte le operazioni finanziarie direttamente finalizzate all’attività d’impresa concesse da un soggetto finanziatore (banca o altro intermediario finanziario), fino ad un massimo dell’80% dell’importo dell’operazione finanziaria e fino ad un importo massimo garantito per beneficiario di 2,5 milioni di euro, sia direttamente, sia controgarantendo/riassicurando il soggetto garante in prima istanza (confidi o altro intermediario finanziario). I beneficiari devono essere in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalle Disposizioni Operative, e devono richiedere l’agevolazione del Fondo presentando la domanda al soggetto finanziatore o al soggetto garante.

[2] Tali Regolamenti definiscono “impresa in difficoltà”, un’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

  • 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5;
  • 2) il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

[3] Si pensi ad esempio alla stipulazione di contratti stagionali, alla somministrazione di lavoro, al lavoro intermittente, ai contratti di subfornitura e d’appalto per la realizzazione di lavori o servizi (cc.dd. global services ) interni all’azienda, all’unità produttiva o al ciclo produttivo della stessa.

[4] Senza a norma peraltro ignora qualsivoglia previsione sistematica di raccordo con la disciplina  la L. n. 223/1991 e con le regole procedurali sui licenziamenti collettivi e quello con l’art. 7 della L. n. 604/1966 e con l’art. 18 St. Lav. in materia di licenziamento per motivo oggettivo