Con ordinanza 22 ottobre 2024 n. 27324 la Cassazione affronta di nuovo il tema della interruzione di guida per il personale viaggiante.
Per aversi interruzione deve esserci una effettiva sospensione della attività lavorativa dell’autista. E ciò al fine di mantenere una corretta alternanza tra tempo di guida e tempo di riposo; nell’attività lavorativa da interrompere rientrano oltre alla attività di guida anche quelle attività lavorative che sono nelle mansioni dell’autista e nel suo orario di lavoro.

Ad un’impresa di autotrasporto merci per conto terzi veniva contestata a seguito di accertamenti ispettivi la violazione dell’art 7 del regolamento CE 561/2006 e dell’art 174 del codice della strada. L’impresa era stata ritenuta responsabile in proprio ed in solido con il suo autista per non avere quest’ultimo effettuato i periodi di pausa dalla guida prescritti dalla normativa durante il viaggio con i suoi mezzi per circa 7 giorni.

La Cassazione ha riconosciuto la competenza del Ministero del lavoro con compiti di controllo e sanzionatori per la violazione della disciplina dei tempi di guida ex art 174 comma 2 del CDS.
Nella fattispecie la contestazione sta nella violazione della norma che prescrive un’interruzione di almeno 45 minuti dopo un periodo di guida di almeno 4,5 ore (cosiddetta interruzione ordinaria) a meno che non inizi un periodo di riposo. Oppure un’interruzione di almeno 15 minuti seguita da un’altra interruzione di almeno 30 minuti (interruzioni cosiddette frazionate) qualora questi periodi di pausa siano intercalati da un periodo di guida di 4,5 ore. Questo per una duplice finalità: la sicurezza dei trasporti e la protezione dei lavoratori interessati.

La decisione ha messo in evidenza la sussistenza di due precisi obblighi:
Il primo per il datore di lavoro che deve rispettare i regolamenti comunitari e tenere correttamente la documentazione cronotachigrafica (digitale o analogica)
Il secondo in capo all’autista che deve annotare manualmente o con apposito dispositivo i tempi passati a svolgere attività che comportino l’allontanamento dal mezzo ovvero: altre mansioni, tempi di disponibilità, o interruzioni o periodi di riposo giornaliero.

Per la legge è interruzione il periodo in cui l’autista non può guidare né svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo. La nozione è stata recepita anche dal Contratto collettivo di lavoro di settore.
Pertanto non sarà interruzione effettiva la sospensione dalla guida in cui il conducente si occupi del carico e scarico merci non demandato a terzi incaricati. Occorre tuttavia una valutazione caso per caso a seconda anche del settore di attività: vi sono infatti tipi di trasporto ad esempio in regime ATP che vengono effettuate con mezzi ad hoc di tipo refrigerato o frigorifero in cui l’autista giunto alla piattaforma logistica non si occupa per lunghi periodi di tempo del carico/scarico che viene invece svolto da terzi e dunque il conducente, lasciato il mezzo può “interrompere” l’attività in un certo qual modo.

È importante anche per prevenire possibile contenzioso, a nostro avviso, la definizione e la specificazione delle mansioni e dell’attività lavorativa del personale viaggiante nel contesto lavorativo di volta in volta interessato nonché la sua formazione fondamentale nell’utilizzo degli apparecchi cronotachigrafici.
Una buona regolamentazione aziendale sotto molteplici aspetti rappresenta un ottimo ausilio per agevolare best practices anche in questo ambito.

Avv. Maria Cristina Bruni

Senior Partner

NEWSLETTER  12/2024