L’art. 1677 bis – collocato nel titolo III Capo VII del Codice civile, che reca le disposizioni in materia di appalto – rubricato “Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose”, prevede che se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili.

L’operatore logistico nella disciplina vigente è colui la cui tipica attività comprende appunto “congiuntamente” la prestazione dei servizi menzionati nella nuova disposizione.

 La finalità del contratto di logistica è proiettata, in linea di principio, alla soddisfazione di plurimi bisogni: dall’approvvigionamento delle materie prime, al deposito, alla «pallettizzazione», all’etichettatura e all’imballaggio; dalla necessità di provvedere alla pesatura, al montaggio, al controllo qualitativo dei prodotti a quella della loro consegna al cliente e della gestione dei reclami e dei resi.

A fronte della pluralità e specificità delle singole prestazioni fra i quali spiccano il trasporto di merci, il deposito e l’appalto di opere e servizi, si ritiene che l’art. 1677 bis non preveda una disciplina compiuta sul contratto in esame, in quanto la nuova regola si limita a chiarire che l’attività di trasporto, la quale costituisce una delle prestazioni basilari obbliganti l’impresa di logistica, è regolata – in linea di principio – dagli artt. 1683 ss. c.c.

Di lì i dubbi intorno alla disciplina regolatrice delle altre prestazioni eventualmente coinvolte.

La ragione del dibattere assume particolare importanza per quel che concerne i diversi termini di responsabilità e prescrizione.

Facciamo un esempio.

Supponiamo che la merce, di proprietà della società produttrice Alfa, sia stata rubata all’interno del magazzino della società di logistica Beta. Alfa pretende il pagamento del valore commerciale dei prodotti sottratti, Beta oppone, che in ogni caso l’eventuale pretesa della committente dovrebbe soggiacere al limite fissato all’art. 1696, comma 2°, c.c. [1 euro al chilo], non ravvisandosi alcun profilo di colpa grave imputabile alla medesima società di logistica.

La soluzione al caso in esame non è univoca, anzi è diversa a seconda che si aderisca alla tesi dell’interesse prevalente, che vede l’applicazione della disciplina della prestazione prevalente (prima tesi) ovvero alla tecnica secondo cui il contratto è regolato dalle disposizioni di legge applicabili alle singole attività di cui esso si compone (seconda tesi).

Se si afferma – come perlopiù affermano i tribunali – che l’interesse prevalente del contratto in parola sia il servizio di trasporto terrestre, e che il deposito assuma rispetto al primo una funzione ancillare, ne deriva l’applicazione della su citata limitazione legale di responsabilità contrattuale e del termine breve di prescrizione stabilito in tema di trasporto (art. 2951 c.c.).

Viceversa, se si aderisce alla seconda tesi, consegue che la responsabilità per il furto della merce custodita sottostia alla disciplina sul contratto di deposito (art. 1768, comma 1°, c.c.).

Fermo quanto sopra, il contratto di logistica è incastonato nell’appalto di servizi.

Da questo rilievo discende che le regole sull’appalto entreranno in gioco esclusivamente alla luce delle singole prestazioni e/o per colmare gli eventuali vuoti di disciplina.

Sul punto si richiama l’Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.1/2022 rilasciato dietro richiesta di chiarimento da parte di alcune sigle sindacali, che con riferimento al contratto di logistica ha chiarito come “Tale figura contrattuale configura un’ipotesi di contratto di appalto di servizi ….”. Ne viene l’applicabilità della legge Biagi nella parte in cui statuisce la responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro con l’appaltatore, entro il limite di due anni dalla «cessazione» dell’appalto di opere o servizi, per i crediti sorti a favore dei dipendenti dell’appaltatore stesso (o del subappaltatore) durante l’esecuzione del contratto.

Alla luce di tutto quanto sopra, si osserva come l’art. 1677 bis c.c. non abbia trasformato il contratto di logistica in una fattispecie compiutamente disciplinata. Appare pertanto quanto mai opportuno il ricorso a un valido strumento contrattuale che possa disciplinare al meglio il rapporto tra le parti del contratto di logistica, nel quale l’operatore si obbliga a predisporre i mezzi, gl’impianti, le attrezzature al fine di assicurare che i servizi affidatigli siano adempiuti a regola d’arte (art. 1176, comma 2°, c.c.); il committente  a sua volta s’impegna: a) a predisporre una lista dettagliata dei prodotti (che dovrà essere periodicamente aggiornata) oggetto del servizio di logistica, indicando nel dettaglio il confezionamento e ogni altro elemento che si sveli all’uopo utile in vista della conservazione e del trasporto; b) a comunicare gli ordini di spedizione; c) a trasmettere sollecitamente alla controparte le eventuali modifiche dei predetti ordini.

Al committente viene di solito riconosciuta la facoltà d’ispezionare gl’immobili ove le merci sono custodite dall’altro stipulante, in aderenza alle clausole sul punto concordate.

 Le «specifiche tecniche» di conservazione e «movimentazione» dei prodotti vengono definite tramite una «procedura operativa» ad hoc, tenuto conto delle diverse specie di beni affidati all’impresa di logistica.

Speciali clausole sono di norma pattuite fra gli stipulanti per quanto attiene sia alla c.d. gestione dei resi, sia alla tipologia di rotazione.

Speciali clausole possono pattuirsi:

  • in punto responsabilità e assicurazioni, tenuto conto che – come noto – la responsabilità dell’operatore permane anche in caso di stipula di copertura assicurativa;
  • in punto diritto di ritenzione a favore dell’operatore logistico in caso di mancato pagamento delle prestazioni da parte del committente;
  • in punto di contrattualizzazione, tra l’operatore logistico e i suoi subfornitori terzi al fine di riversare nei contratti a valle (contratti di deposito, movimentazione, trasporto…) gli obblighi e gli impegni che il primo ha assunto nei confronti della propria committenza, per evitare un pericoloso disallineamento.

Speciali clausole potrebbero riguardare il caso in cui una prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa, per una delle parti.

La contrattualizzazione dei rapporti consentirebbe dunque di edificare la disciplina più confacente alle specificità del caso concreto.

Lo Studio legale rimane come sempre a disposizione per eventuali approfondimenti.

 

Avv. Maria Cristina Bruni                                                                                                                               Avv. Marisabel Muscatiello

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