Come noto, l’art. 7-ter del d.lgs. n. 286/2005 ha introdotto la c.d. azione diretta nel settore dei trasporti, stabilendo che il sub-vettore che ha svolto un servizio su incarico di un altro vettore ha il diritto di agire direttamente per il pagamento del corrispettivo nei confronti del committente e di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto. Questa disposizione mira a tutelare il sub-vettore, considerato il soggetto più debole nel contesto delle operazioni di trasporto.
Recentemente, il Tribunale di Foggia ha confermato la tutela invocata da un’azienda di trasporto nostra cliente. In qualità di sub-vettore, la nostra cliente ha dapprima ottenuto, ex art. 633 e ss. c.p.c. e art. 7-ter del d.lgs. n. 286/2005, un’ingiunzione di pagamento integrale del proprio credito nei confronti, in solido tra loro, del vettore e del committente originario dei trasporti, statuizione successivamente confermata in sede di opposizione.
Il Tribunale di Foggia ha infatti riconosciuto la fondatezza dell’azione diretta ex art. 7-ter del d.lgs. n. 286/2005, che ha consentito al sub-vettore di ottenere la condanna al pagamento direttamente dal committente, senza necessità di rivolgersi unicamente al vettore intermedio, unico soggetto con cui vi era un collegamento negoziale (contratto di sub-vettura).
La sentenza in commento, oltre a confermare l’utilità e l’efficacia dell’azione diretta, ha evidenziato l’importanza, sin dalla fase monitoria, dell’allegazione documentale ai fini della prova del proprio credito. Unitamente alle fatture emesse a seguito delle prestazioni eseguite su incarico del vettore, la creditrice ha infatti prodotto copiosa e specifica documentazione (prospetti viaggi e relativi ordini di carico, documenti di trasporto, nonché le comunicazioni intercorse in relazione ai singoli viaggi), superando l’eccezione di inadempimento sollevata dal vettore opponente riguardo alla regolare esecuzione e fatturazione dei trasporti.
È altresì importante evidenziare la rilevanza della prova scritta anche in ordine all’eccezione sollevata in sede di opposizione al decreto ingiuntivo sia dal vettore che dal committente, di prescrizione del credito con riferimento al termine annuale ex art. 2951 c.c. Il sub-vettore ha saputo contrastare efficacemente tale eccezione producendo le lettere raccomandate anticipate a mezzo PEC, mediante le quali aveva esercitato il proprio diritto di credito facendo formale richiesta di pagamento alla debitrice per tutte le fatture insolute, con conseguente effetto interruttivo della prescrizione.
Sul punto, è utile osservare, come confermato dal Giudice foggiano, che il termine di prescrizione di un credito indicato in una singola fattura decorre dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella singola fattura e che, ex art. 1310 c.c., gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche riguardo agli altri co-debitori solidali.
In conclusione, la sentenza in commento rappresenta un’applicazione esemplare dell’art. 7-ter del d.lgs. n. 286/2005, quale effettivo strumento di tutela per i sub-vettori, garantendo loro una maggiore sicurezza nei pagamenti per i servizi prestati. In questo caso, la società nostra assistita ha beneficiato della solidarietà passiva tra i vari soggetti della catena di trasporto, consolidando il principio per cui il sub-vettore può rivolgersi direttamente a tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, fino al committente originario, per ottenere il pagamento del dovuto.
Sulla qualificazione giuridica da attribuire all’obbligazione solidale passiva di cui all’art. 7-ter del d.lgs. n. 286/2005, si riporta testualmente il condivisibile orientamento giurisprudenziale più recente e maggioritario: “Tale normativa speciale, statuendo l’ampliamento dei soggetti obbligati ex lege al pagamento dei corrispettivi spettanti al sub-vettore per le prestazioni di trasporto effettuate, risulta certamente introdotta a favore e a garanzia del sub-vettore, ritenuto il soggetto più debole rispetto agli altri attori del comparto del trasporto. La solidarietà che caratterizza il lato passivo dell’obbligazione di pagamento del corrispettivo del sub-vettore, oltre ad essere testualmente prevista dalla norma citata, è espressione del principio sancito dall’art. 1294 c.c., permettendo quindi al creditore di esigere il proprio integrale credito da ciascun condebitore solidale. […] La ratio dell’istituto è consolidare e rafforzare la tutela del sub-vettore per ottenere il pagamento del corrispettivo per l’esecuzione della prestazione di trasporto. L’azione diretta nei confronti del mittente rappresenta una facoltà per il sub-vettore, posta dalla legge per tutelare la parte più debole” (Tribunale Forlì, sez. II, 01/03/2022, n. 201).
La decisione del Tribunale evidenzia anche l’importanza della tempestività nell’esercizio dei propri diritti, specialmente per quanto concerne l’interruzione dei termini di prescrizione. La diffida e messa in mora inviata dal nostro studio, in nome e per conto del creditore, ha infatti interrotto efficacemente la prescrizione, consentendo di evitare la prescrizione del diritto e di recuperare il proprio credito.
La sentenza chiarisce altresì che l’adempimento dell’onere della prova del credito spetta al creditore che agisce in via monitoria. Si tratta di una prova rigorosa non soddisfatta dalla semplice produzione delle fatture, che sono atti unilaterali. Viceversa, l’onere di dimostrare i fatti estintivi o modificativi della pretesa azionata in sede monitoria grava sul debitore. Nel caso in esame, le eccezioni sollevate dagli opponenti nei confronti del sub-vettore sono state tutte respinte, in quanto non supportate da prove sufficienti, risultando pertanto indimostrate prima ancora che infondate.
In conclusione, questa pronuncia non solo conferma la corretta applicazione della normativa di settore sull’azione diretta di cui all’art. 7-ter del d.lgs. n. 286/2005, ma ribadisce anche il ruolo cruciale della documentazione probatoria e della tempestività nelle azioni legali per la tutela dei diritti dei sub-vettori nel settore dei trasporti.
Avv. Maria Cristina Bruni
Senior Partner
NEWSLETTER 6/2024