Ha suscitato interesse la recente sentenza emessa dal Tribunale di Milano n.1910 del 6 marzo 2025, relativa alla corresponsabilità del committente con l’impresa appaltatrice per danni cagionati a terzi sul luogo dell’appalto.

Il caso riguarda l’incidente di un fattorino investito da un carrello elevatore guidato da un operatore di una delle ditte appaltatrici che operano all’interno di un’area appartenente ad una grossa società di logistica.

Il fattorino, a seguito di gravi lesioni, decide di procedere per vie legali domandando l’accertamento della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cc e la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per le ferite a lui causate.

Il Tribunale, innanzitutto, analizza se si possano ravvisare profili di responsabilità con riferimento rispettivamente al fattorino, al conducente, alla subappaltatrice e alla committente.

Rispetto ai primi due, si reputa sussistente un concorso di responsabilità nella causazione del sinistro nella misura del 50 % tra i soggetti ai sensi dell’art. 1227 co. 1 cc: infatti, da una parte, la condotta del danneggiato è da considerarsi negligente ed impudente, in quanto egli si è introdotto nell’area nonostante fosse conscio della palese pericolosità della stessa; dall’altra, nel conducente si ravvisa una mancata cautela nello svolgimento della manovra di retromarcia. Per quest’ultimo, infatti, opera l’art. 2054 cc, il quale afferma che la presunzione di colpevolezza in capo al conducente può essere vinta solo se si dimostra che lo stesso abbia fatto il possibile per evitare l’incidente.

In secondo luogo, al fine di determinare in capo a chi sorga la responsabilità ex art. 2043 cc, il Tribunale distingue due posizioni per quanto riguarda la convenuta società di logistica: in primis considera la società, quale datrice di lavoro subappaltatrice, successivamente come committente e proprietaria dell’area degli stabilimenti in cui si è verificato l’evento.

Per quanto concerne la posizione di datrice di lavoro, il Tribunale fa riferimento all’art. 2049 cc, il quale prevede una forma di responsabilità indiretta a carico del datore di lavoro per i danni causati dai propri dipendenti nell’esercizio delle mansioni. La fattispecie prevista da tale articolo si fonda sulla responsabilità oggettiva del preponente, piuttosto che sulla prova di una culpa in vigilando o in eligendo: infatti, il datore risponde del fatto illecito del dipendente qualora sia stato realizzato nell’esercizio delle proprie mansioni. Occorre, pertanto accertare che vi sia il nesso di occasionalità ossia che “il dipendente abbia perseguito finalità coerenti con quelle per le quali erano state affidate le mansioni e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe” (Cass., sez. 3, ord. n. 21385 del 30.7.2024). Il giudice ritiene che tale nesso sussista e che la convenuta debba essere considerata responsabile ex art. 2049 cc per i danni cagionati all’attore dal fatto illecito del suo dipendente.

Considerando, invece, la posizione della società quale committente, in materia di appalto vige un principio generale che esclude, di regola, la responsabilità del committente per i fatti dannosi occorsi a terzi durante l’esecuzione dell’appalto. L’appaltatore ex art 1655 cc agisce infatti in completa autonomia, sia per quanto concerne la gestione sia per l’organizzazione, il che comporta una sua responsabilità solo in caso di cattiva esecuzione e di danni derivati da essa. Tuttavia, tale regola subisce tre eccezioni frutto di elaborazione giurisprudenziale, in virtù delle quali è ravvisabile una responsabilità per il committente per fatti occorsi da parte di terzi durante esecuzione dell’appalto. Le tre condizioni in base alle quali sarebbe profilabile una responsabilità extracontrattuale sono: in primis, se sussiste culpa in eligendo e quindi il committente ha scelto con colpa un’impresa inidonea; la seconda eccezione inserisce la possibilità da parte del committente, accertatamente prevista all’interno del contratto d’appalto, di impartire direttamente direttive vincolanti volte a ridurre l’appaltatore a mero esecutore privo di autonomia; la terza prevede una specifica e diretta violazione dell’art. 2043 cc. Tali eccezioni, inoltre sarebbero applicabili anche in materia di subappalto, in quanto il subappaltatore risponderebbe in via solidale con il committente nei confronti dei terzi.

Per quanto riguarda tale profilo di responsabilità, il Tribunale ritiene che la parte attrice abbia insistito su una generica “culpa in vigilando”, senza fornire prove adeguatamente sufficienti a ritenere violato un obbligo di vigilanza specifica e continuativa. Nemmeno, parimenti, è stata fornita prova circa la sussistenza di un’ingerenza nell’attività di esecuzione dell’appaltatore, in quanto la committente ha predisposto una mera procedura di accesso agli immobili e a mettere a disposizione gli spazi aziendali.

Pertanto, se da un lato, si profila responsabilità indiretta a carico del datore ex art. 2049 c.c. per danni causati dai propri dipendenti nell’esercizio delle proprie mansioni dall’altro, non si profila una responsabilità per il committente per fatti occorsi da parte di terzi durante l’esecuzione dell’appalto.

Il tema di infortuni occorsi nell’ambito di un appalto è stato oggetto anche di una recente ordinanza della Corte di Cassazione n.25113 del 25.09.2025, sebbene con riferimento ad un caso di infortunio occorso ad un dipendente dell’appaltatore e non ad un terzo. La Corte, nel ribaltare la pronuncia di merito, sottolinea che la responsabilità del committente in materia di sicurezza sorga ogni qual volta non adempia a degli obblighi implicitamente addossati nell’ambito di esecuzione di un’attività inerente alla materia di contratto di appalto. Pertanto, per escludere la responsabilità non basterà constatare l’assenza della culpa in eligendo o in vigilando, bensì verificare la sussistenza di obblighi considerati, quali la valutazione dei rischi, la fornitura di adeguate informazioni di formazione del personale, l’adozione di misure preventive e cooperare alla loro attuazione, il coordinamento delle attività e il rispetto di tutte le prescrizioni.

Contrattualizzazione e procedure idonee e prassi corrette restano dunque principi cardine.

Lo studio rimane a disposizione per ogni utile approfondimento.

Avv. M. Cristina Bruni 

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