19.02.2016
Pubblichiamo l’ordinanza di rimessione emessa dalla Corte di Cassazione in tema di trasporto aereo, responsabilità dell’handler .
L’handler (soggetto incaricato dal vettore di consegnare la merce al mittente od al destinatario) non dovrebbe più essere considerato come soggetto depositario autonomo, bensì come mero ausiliario del vettore, con tutte le limitazioni di responsabilità previste dall’art. 30 della Convenzione di Montreal.
La Corte ritiene che l’assetto dei rapporti tra vettore, handler e destinatario (o mittente) possa essere inquadrato come segue:
(a) il trasporto non inizia quando l’handler consegna la merce al vettore, ma quando il mittente la consegna all’handler (e lo stesso per la scaricazione);
(b) l’handler, di conseguenza, è un ausiliario del vettore, per la semplice considerazione che senza l’handler il vettore non può né prendere in carico, né consegnare le merci;
(c) ergo, vettore e handler rispondono in solido verso il proprietario della merce, nel caso questa sia perduta dall’handler: il vettore ex art. 1228 c.c., l’handler ex art. 2043 c.c., non avendo stipulato alcun contratto col proprietario;
(d) quando si applichi la Convenzione di Montreal (cioè nei trasporti aerei internazionali), l’handler beneficia della limitazione di responsabilità prevista per il vettore, ai sensi dell’art. 30 della Convenzione di Montreal;
(e) il furto commesso dai dipendenti dell’handler, in quanto fatto intenzionale, priva l’handler del beneficio della limitazione di responsabilità, ai sensi dell’art. 30, comma 3, della Convenzione di Montreal.