25.02.2020

Il Tribunale di Salerno ha dichiarato l’improcedibilità della domanda giudiziale, in ragione della inidoneità, della semplice procura alle liti, a conferire, al difensore, i necessari poteri di sostituzione nel procedimento di negoziazione assistita.

A  conclusione del procedimento di negoziazione assistita la convenuta ha eccepito l’irritualità della convenzione per essersi svolta in assenza del legale rappresentante della controparte chiedendo che la mancata comparizione venga sanzionata con la declaratoria di improcedibilità della domanda attrice, ritenendo che la parte doveva partecipare personalmente agli incontri in quanto la normativa in materia fa riferimento esclusivamente alla parte sostanziale.
Secondo il Giudice “la mancata presenza personale del legale rappresentate p.t. della società attrice o di un suo procuratore speciale (a conoscenza dei fatti) agli incontri fissati per la negoziazione assistita ..omissis..  costituisce violazione degli artt. 2-3 D.L. n. 132 del 2014 e violazione del principio di effettività elaborato dalla giurisprudenza soprattutto di merito.”