12.06.2018

Lo Studio ha assistito con successo l’amministratore di una società in accomandita semplice nella vertenza contro l’INPS ottenendo dal Tribunale di Milano l’annullamento dell’avviso di accertamento che lo iscriveva d’ufficio alla gestione commercianti INPS con la conseguente ingente richiesta di contributi.

Infatti la società di persone il cui oggetto sociale sia limitato alla mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non rientra nel settore terziario, non svolgendo attività di intermediazione immobiliare, con esclusione dell’obbligo del socio di iscrizione e di versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sull’attività prevalente.

La sentenza spiega che:

  • La mera gestione degli immobili, non accompagnata da ulteriori attività non può giustificare l’iscrizione del socio accomandatario alla gestione commercianti, in quanto un’attività di mero godimento esclude a priori che il socio possa svolgere mansioni lavorative aventi le caratteristiche di abitualità e prevalenza, ulteriori rispetto a quelle rientranti nei compiti di stretta amministrazione.