I sistemi di messagistica istantanea, tra cui principalmente la nota applicazione “WhatsApp” vengono utilizzati non solo per la gestione della operatività dei servizi e per le comunicazioni aziendali interne ma anche per le notifiche più formali con riferimento ai rapporti di lavoro con il personale delle aziende di trasporto, in ambito disciplinare. Ciò anche quale conseguenza delle frequenti inefficienze postali.

Whatsapp è così utilizzata anche per comunicare contestazioni disciplinari e provvedimenti espulsivi (licenziamenti) in attesa che il ricevente legga il messaggio e compaia la “doppia spunta blu”..indice di visualizzazione.

Ebbene in questo contesto è tornata a pronunciarsi la giurisprudenza di merito con una recente sentenza, la n. 56/2026, del Tribunale di Modena – Sezione Lavoro – secondo cui le chat di WhatsApp e gli screenshot delle conversazioni farebbero prova dei fatti rappresentati se la controparte non ne disconosce – con puntualità – la conformità.

Il disconoscimento, però, deve essere preciso e non generico né fondato su ipotesi non provate, quali eventuali manipolazioni dell’intelligenza artificiale. Chi disconosce deve indicare quali siano le difformità rispetto all’originale ed, in ogni caso, fornire elementi indiziari di falsità o di effettiva alterazione.

Pertanto, se da un lato è confermata l’utilizzabilità in giudizio dei messaggi “whatsapp” e degli “sms” conservati nella memoria di un telefono cellulare e la loro legittima acquisizione nel processo, in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici (quali le e-mail ed i messaggi whatsapp che di fatto costituiscono documenti elettronici) è pur vero che formano piena prova dei fatti e delle cose in essi rappresentate solo se colui contro il quale vengono prodotti non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.

È altrettanto vero che il disconoscimento della conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio va, comunque, assolto mediante una dichiarazione dal contenuto chiaro e specifico che evidenzi le differenze da quello prodotto rispetto all’originale, non essendo sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. Il disconoscimento deve contenere l’indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all’originale, oppure le parti mancanti e il loro contenuto, oppure, in alternativa, le parti aggiunte.

Alla luce dei richiamati principi, condivisi dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, si invitano le imprese a fare un uso molto prudente e coscienzioso delle  “chat” trattenendo tutti gli elementi utili a confermarne l’autenticità e la conformità all’originale delle conversazioni e/o delle comunicazioni intercorse, evitando, altresì, la produzione di corrispondenza che potrebbe essere ritenuta “privata” e, dunque, tutelata dall’art. 15 della Costituzione che sancisce il principio di inviolabilità e segretezza delle comunicazioni.

Prima di utilizzare comunicazioni private, foto o messaggi tratti da chat personali, è necessario verificarne la liceità e valutare se la loro acquisizione rispetti i principi di proporzionalità e necessità. Una prova ottenuta in modo illecito infatti può compromettere l’intero procedimento disciplinare, oltre a non essere producibile in giudizio.

In tali casi è fondamentale affidarsi a giuristi esperti per evitare che i provvedimenti irrogati vengano, per i plurimi motivi indicati, dichiarati illegittimi.

Lo Studio resta a disposizione per ogni utile e necessario approfondimento.

Avv. Maria Cristina Bruni                                    Avv. Chiara Caponegro

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