4.12.2019

La tutela della privacy non pregiudica l’adozione di misure di videosorveglianza, soluzione preferita per contrastare il fenomeno di furti e altri reati nelle proprietà private in ambito condominiale.

L’art. 1122-ter c.c., introdotto dalla legge di riforma del condominio, ha eliminato ogni dubbio sulla liceità dell’installazione delle telecamere nel condominio per la videosorveglianza di cortili e altre parti comuni.

Occorre, ai fini dell’installazione, un quorum deliberativo pari alla maggioranza degli intervenuti in assemblea (non importa se presenti personalmente o per delega) portatori di almeno la metà del valore dell’edificio. Si tratta di un’innovazione non suscettibile di utilizzazione separata, le relative spese infatti sono suddivise tra i condomini, anche dissenzienti, in base alle rispettive quote millesimali.

La legittimità della delibera è vincolata all’osservanza delle disposizioni sulla privacy.

È radicalmente nulla la delibera condominiale che estende la sorveglianza anche alle proprietà esclusive dei condomini o a luoghi pubblici esterni all’edificio. Altresì è invalida la delibera d’installazione di un sistema di videosorveglianza non conforme ai principi di lealtà, liceità, necessità e proporzionalità.

Il requisito di lealtà presuppone che le persone possano conoscere l’esistenza del trattamento del dato personale e disporre di un’informazione effettiva e completa in merito alle circostanze della raccolta, al titolare del trattamento e alla finalità perseguita. L’informativa può aversi mediante cartellonistica, riferimenti grafici, simboli e/o diciture.

L’impianto di videosorveglianza deve essere necessario per preservare la sicurezza di persone e la tutela dei beni; va escluso se superfluo o eccessivo rispetto all’esigenza della salvaguardia della sicurezza delle persone o delle cose.

Gli impianti di videosorveglianza devono rispettare il principio di proporzionalità tra mezzi usati e obiettivi da perseguire. Va evitata la ripresa su aree non soggette a concreti pericoli. Gli impianti di videosorveglianza possono essere installati solo quando la finalità di sicurezza non possa essere perseguita con altre misure (sistemi di allarme o altri controlli collegati a Istituti di vigilanza).

In conclusione si ribadisce che la tutela della privacy non pregiudica l’adozione di misure efficaci per garantire la sicurezza e l’accertamento degli illeciti.