In merito agli obblighi introdotti in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti dall’art. 4, d-l. 124/2019 occorre chiarire se e come operi la sospensione per le verifiche sulle ritenute in materia di appalti, prevista dal decreto “Cura Italia” (decreto del 17 marzo 2020, n. 18).

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che nessuna sospensione generalizzata è prevista per le verifiche sulle ritenute in materia di appalti, pubblici e privati, salvo qualche limitata eccezione che riguarda i settori più toccati dall’emergenza, come il turismo, la ristorazione, le palestre e le attività culturali; in secondo luogo, le imprese con ricavi o compensi non superiori a due milioni di euro nel corso del 2019. Infine, i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nella prima zona rossa, composta da undici piccoli Comuni tra Lombardia e Veneto.

Solo per le predette categorie di soggetti risultano sospesi gli obblighi di versamento e conseguentemente sono sospesi i controlli, spiega la circolare dell’Agenzia delle Entrate 8/E del 3 aprile 2020.

Fuori da queste situazioni, il Cura Italia non ha impatti e proseguono i versamenti sulle ritenute e, quindi, anche i controlli da parte dei committenti. Inoltre, a partire dal 30 aprile saranno anche applicabili le sanzioni. In quella data, infatti, scadrà la moratoria disposta proprio dall’Agenzia delle Entrate.