2.04.2020

In questo periodo di difficoltà il pagamento delle rette scolastiche grava sulle famiglie, che  si domandano se sia possibile non procedere al pagamento di un servizio di cui non stanno fruendo.

L’art. 1256 cc sancisce che l’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.

Se l’impossibilità è solo temporanea il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue del tutto se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto del rapporto, il debitore non può più esser ritenuto obbligato ad eseguire la prestazione o il creditore non ha più interesse ad eseguirla.

Il factum principis (vedasi precedente articolo Covid..l’inadempimento è giustificato ) che esonera il debitore dall’erogare la prestazione o di ritardarla, consente di converso al creditore in base agli artt. 1463 e 1464 c.c. di non rendere la controprestazione pattuita ovvero di ridurla laddove la prestazione del proprio debitore sia divenuta solo in parte impossibile.

L’impossibilità per gli istituti scolastici di erogare la prestazione pattuita, neanche a mezzo di lezioni on line, sembra consentire pertanto ai genitori obbligati al pagamento delle rette, in base alle norme citate, di non pagare per le prestazioni non fruibili e di chiedere la restituzione, ove già corrisposte, delle rette versate (ovviamente per il periodo di chiusura forzata degli istituti) secondo le norme sulla ripetizione dell’indebito.