31.03.2020

Riceviamo in questi giorni richieste di chiarimento da parte di genitori separati con figli minori circa il diritto di visita degli stessi e circa il loro trasferimento stante le limitazioni alla mobilità.

L’art. 1 del d.P.C.M. 8 marzo 2020 e poi il d. P.C.M. 9 marzo 2020 hanno imposto fino al 3 di aprile di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

Il 20 marzo 2020 il Ministero della Salute ha poi disposto che “nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella  principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza” e il giorno seguente il medesimo Ministro è intervenuto con ordinanza poi pubblicata il 22 marzo 2020 sancendo il divieto “a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”.

L’art. 1 del d.P.C.M. 22 marzo 2020 ha poi vietato “a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”.

Sulla questione della liceità del trasferimento del padre per visita al proprio figlio presso la madre separata è intervenuto il Tribunale di Milano con ordinanza dell’11 marzo 2020 richiamando la nota governativa ha sancito che “che gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l’altro genitore o presso l’affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio.

Pertanto se i genitori si trovano nel medesimo comune è possibile esercitare in piena legittimità il diritto di visita, laddove siano collocati in comuni diversi si pone il problema del divieto sancito dal d.P.C.M. del 20 marzo 2020, ma tale norma dovrebbe essere interpretata secondo buon senso con maggiore elasticità alla luce del preminente diritto del minore alla bi genitorialità, così come era permesso in base al d.P.C.M. 8 marzo 2020 stanti i chiarimenti del Governo sul punto (inseriti nelle FAQ).

Alcuni Ordini degli Avvocati (es. Biella: https://www.ordineavvocatibiella.it/emergenza-covid-19-diritto-di-visita-dei-figli-minori-di-genitori-separati-al-genitore-non-collocatario-dopo-il-dpcm-22-3-2020-indicazioni-delle-forze-dellordine-consultate-dal-coa/ ) hanno interloquito con le Autorità le quali hanno confermato “che pur dopo il DPCM 22.3.20, il diritto di visita e di trasferimento dei minori all’altro genitore sia consentito, con l’avvertimento di portare con sé il provvedimento giudiziale che lo dispone (accordo di separazione coniugale omologato dal Tribunale, sentenza di separazione o divorzio, o ordinanza del Presidente del Tribunale che dispone in via provvisoria e urgente, le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale e i tempi di permanenza del minore con l’uno e l’altro genitore), la autocertificazione redatta su modello ministeriale, e adottando, ovviamente, tutte le prescrizioni e cautele sul piano sanitario che conosciamo”.