E’ nota a tutti l’espressione “Chi è causa del suo mal pianga se stesso” ma, dato che i fatti, soprattutto quando si tratta di reati commessi dai propri dipendenti a vantaggio o a favore della propria azienda, sono molto più complessi, ecco quindi che in questo contesto si inserisce il Decreto legislativo numero 231 del 2001, titolato Responsabilità degli enti e delle imprese in relazione a reati commessi o tentati nell’interesse o a vantaggio della società di amministrazione e/o dei dipendenti che prova a fornire soluzioni e opportunità per gli Enti.

Il Modello 231 in origine nasce per contrastare la corruzione e la criminalità d’impresa da un lato, e con lo scopo, dall’altro, di responsabilizzare le imprese stesse ad agire con correttezza nel mercato di riferimento.

E’ un modello di organizzazione e gestione, non obbligatorio, che però dà la possibilità alle imprese di ridurre il rischio di essere chiamate a rispondere per uno dei reati sanzionati dal decreto n 231/2001. Viene adottato, liberamente dalle imprese, per permettere loro di essere dispensate dai reati imputati ai propri dipendenti.

Esso si concretizza in un complesso di procedure organizzative e di controllo che, se idonee a prevenire i reati citati dal medesimo, (tra i quali si è aggiunto nel luglio 2020, attraverso l’adozione del Dlgs 75/2020 e il recepimento della Direttiva Europea PIF contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione Europea, quello del contrabbando che  interesserebbe il settore dei trasportatori) svolgono anche una funzione di garanzia per l’ente, sollevandolo da responsabilità di fronte ad un contesto giudiziario penale.

I criteri di riferimento per la costruzione di un modello organizzativo sono ancora in divenire, date le recenti introduzioni di nuove figure di reato; in vent’anni, infatti, il ventaglio dei reati è stato notevolmente ampliato passando dai reati societari, ormai tipici quali le false comunicazioni sociali, l’illegale ripartizione degli utili o la corruzione tra privati, ai sempre più comuni e frequenti reati come il reato di auto-riciclaggio, di razzismo e omofobia, per fare alcuni esempi, o la violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Forse non tutti sono a conoscenza del fatto che se un dipendente utilizza, sul posto di lavoro, o in smartworking attraverso il PC aziendale, programmi informatici non legalmente installati o in mancanza delle licenze richieste ciò potrebbe configurare ad esempio un reato di cui anche l’azienda potrebbe essere chiamata a rispondere.

Conseguentemente all’aumento dei reati contemplati dal Decreto 231/2001, vi è stato anche un’esponenziale crescita, circa del 40%, del numero dei procedimenti iscritti dalla Procura della Repubblica che vedono coinvolta una persona giuridica, secondo una indagine condotta da Confindustria nel 2017.

Uno tra tanti è il caso del rogo Thyssen: la società ThyssenKrupp Terni S.p.A., che non aveva adottato alcun modello organizzativo 231, è stata condannata per l’illecito derivante dall’omicidio colposo ai sensi dell’art 25 – septies del Dl 231/2001, commesso dall’AD del gruppo che aveva deciso, per economicità, di non far istallare un sistema di rilevazione e spegnimento degli incendi all’interno dell’azienda, purtroppo è stata devastata dalle fiamme, con conseguenze a dir poco tragiche.

E’ bene ricordare che oltre alle sanzioni pecuniarie, le aziende possono venire investite da sanzioni accessorie particolarmente gravose come il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, o l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi. 

In questi vent’anni le aziende hanno acquisito maggiore consapevolezza circa l’utilità della implementazione di un modello organizzativo: tra tutte le imprese di grandi dimensioni che si sono dotate di un modello 231, solo il 12% aveva considerato il modello come uno strumento irrilevante. Da tali premesse si può dedurre che vi è un crescente interesse da parte delle imprese ad implementare tali modelli al fine di prevenire la commissione degli illeciti.

E’ possibile individuare dei criteri generici per la costituzione di un modello 231, non essendo proponibile la costruzione di casistiche decontestualizzate da applicare direttamente alle singole realtà operative: il modello infatti deve essere sempre costruito ad hoc per ogni tipo di Ente e azienda in ragione dell’attività dallo stesso svolta.

Esso si compone:

 di una parte generale contenente la sintetica descrizione degli istituti, la storia la struttura e l’attività societaria, i destinatari del modello l’inquadramento dell’organismo di vigilanza e il sistema disciplinare collegato.

di una parte speciale nella quale, invece, sono raccolte le attività sensibili più rilevanti, alla luce dell’attività societaria svolta a seguito della mappatura, ovvero dell’operazione tramite cui vengono individuate le aree o attività maggiormente rischiose o sensibili che possono essere esposte al rischio che detti reati possano concretizzarsi.

In base quindi a questa analisi delle aree di rischio verranno istituiti poi protocolli e procedure specifiche per la gestione e il controllo di questi rischi.

L’adozione di un modello e il rispetto del medesimo oltre alla possibile funzione esimente, rappresenta un rafforzamento della cultura della legalità nel contesto aziendale, attenuando il rischio del formarsi di pratiche corruttive all’interno del tessuto aziendale, nonché un criterio di garanzia e di affidabilità nelle relazioni con i propri partner commerciali.

Una policy fondata sul rispetto dei principi di legalità preventiva aumenta il vantaggio competitivo della propria azienda, specie se si ha a che fare con la Pubblica amministrazione che sempre più spesso nella scelta dei propri partner favorisce coloro i quali sono dotati di un modello 231.

Da ciò è possibile dedurre che il modello non deve essere visto solo in ottica difensiva nel contesto di un procedimento penale, ma altresì come un utile strumento di evoluzione dell’azienda: difatti è l’efficiente organizzazione di un’impresa che porta alla riduzione del rischio di commissione di illeciti all’interno della medesima.

Il modello si propone di implementare un sistema di gestione del Risk Management (rischio del reato): la soglia di rischio accettabile quindi diviene la violazione del modello stesso e degli adempimenti/procedure obbligatorie preventive da esso stabilite, nonostante la puntuale vigilanza dell’Organismo a ciò deputato.

In conclusione quindi è possibile affermare che la mancata adozione di misure previste dallo stesso, tra l’altro, espone le società ad un possibile giudizio di scarsa diligenza nella prevenzione di comportamenti illeciti, come affermato ormai da parte della giurisprudenza.

Contrariamente, invece, l’adozione dello stesso, pur non essendo un obbligo imposto dalla legge, rappresenta un’opportunità offerta dalla legge stessa per poter escludere la responsabilità dell’ente/società, in cui potrebbe incappare commettendo uno dei reati previsti dal Decreto del 2001, nonché e soprattutto un’opportunità di migliorare l’organizzazione aziendale e la gestione stessa, mostrandosi alla concorrenza e al mercato stesso quale azienda all’avanguardia e pronta al progresso e al continuo miglioramento.

Avv. Maria Cristina Bruni                                                    Dott.ssa Marta Guidetti