Newsletter 7/2019

Esiste un termine di prescrizione per i contributi previdenziali non versati, decorso il quale il credito diviene inesigibile. In caso di esecuzione forzata mediante ruolo, è bene verificare se il credito e la relativa cartella non siano già prescritti. La prescrizione della cartella infatti segue i termini previsti dalla legge per il singolo tributo.

Si evidenzia, con riferimento ai suddetti contributi, di assistenza sociale obbligatoria, che il termine previsto dalla legge per la prescrizione è di 5 anni. E nello stesso termine si prescrivono le relative cartelle.

Ne deriva che non sono dovuti i crediti in questione, contenuti nelle relative cartelle, se sono decorsi cinque anni dalla notifica delle stesse cartelle e non sono successivamente notificati atti idonei a interrompere la prescrizione.

Di recente, il Tribunale di Monza, sez. lavoro, ha dichiarato l’intervenuta prescrizione dei crediti per contributi previdenziali non versati e delle relative cartelle nell’ambito di un giudizio di opposizione all’esecuzione forzata mediante ruolo, il quale non è soggetto a limiti temporali, diversamente dal giudizio di opposizione alla cartella, soggetta invece al termine decadenziale di 40 gg dalla notifica. Il Giudice ha precisato che la mancata opposizione alla cartella non incide sulla prescrizione del credito e della relativa cartella, ovvero non determina l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario (decennale) (Tribunale di Monza, sez. lavoro, sent. n. 367/2019 del 10/07/2019).