La Sentenza 692/2018 del Tribunale del lavoro di Lucca rivede l’attuale orientamento in tema di responsabilità solidale di vettore e committente verso i lavoratori del primo.
Il caso è quello classico in cui un autista chiede giudizialmente, in forza dell’art. 29 del d.lgs. 276/ 2003 (“legge Biagi”) differenze retributive per lavoro straordinario/supplementare nei confronti sia del suo datore di lavoro (vettore) che del committente di questo.
Ricordiamo che l’art 29 del d.lgs. 276/ 2003 a tutela del lavoratore prevede un regime di responsabilità solidale di vettore e committente. Nel caso in esame il Giudice del lavoro ha escluso l’applicabilità della responsabilità solidale in relazione al contratto di trasporto. Infatti, secondo il Giudice del lavoro l’art. 29 si applica esclusivamente ai contratti di appalto e non al diverso contratto di trasporto.
Tale decisione si pone dunque in contrasto con quell’orientamento estensivo del regime di responsabilità solidale che lo ritiene sempre applicabile quando vi siano più soggetti in un teatro lavorativo complesso con diversificazione tra titolari del rapporto di prestazione di lavoro e suoi utilizzatori.
Newsletter 2/2019