12.02.2015

La Corte Europea, Prima Sezione, si è espressa nell’ambito di una vertenza che vedeva contrapposti il sindacato finlandese del settore dell’energia elettrica e una società con sede in Polonia, in merito ai crediti salariali derivanti da rapporti di lavoro.

In particolare ha dichiarato che:

L’articolo 3, paragrafi 1 e 7, della direttiva 96/71, letto alla luce degli articoli 56 TFUE e 57 TFUE, deve essere interpretato nel senso che:

 – esso non osta a un calcolo del salario minimo orario e/o a cottimo, basato sull’inquadramento dei lavoratori in gruppi retributivi, come previsto dai pertinenti contratti collettivi dello Stato membro ospitante, purché tale calcolo e tale inquadramento siano effettuati sulla base di norme vincolanti e trasparenti, accertamento questo che spetta al giudice nazionale;

 – un’indennità giornaliera, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, deve essere considerata come facente parte integrante del salario minimo a condizioni identiche a quelle cui è subordinata l’inclusione di tale indennità nel salario minimo versato ai lavoratori locali in occasione di un loro distacco all’interno dello Stato membro interessato.

 – un’indennità per il tragitto giornaliero, che è versata ai lavoratori a condizione che la durata del tragitto giornaliero che essi effettuano per recarsi sul loro luogo di lavoro e per fare da esso ritorno ecceda un’ora, deve essere considerata come facente parte integrante del salario minimo dei lavoratori distaccati, sempreché tale condizione sia soddisfatta, accertamento questo che spetta al giudice nazionale;

 – l’accollo dei costi di alloggio di tali lavoratori non deve essere considerato un elemento del salario minimo degli stessi;

– un’indennità concessa sotto forma di buoni pasto distribuiti ai suddetti lavoratori non deve essere considerata come facente parte integrante del salario minimo degli stessi, e

 – la gratifica per ferie che deve essere accordata ai lavoratori distaccati per la durata minima delle ferie annuali retribuite corrisponde al salario minimo cui tali lavoratori hanno diritto durante il periodo di riferimento.”